Passaggi d’azienda «neutrali»
I componenti relativi a trasferimenti di azienda allocati nell’area caratteristica del conto economico non hanno effetti ai fini Irap e agli effetti dell’Ires. L’emendamento governativo 13.0.2000 al decreto legge milleproroghe che è stato annunciato nel corso dell’edizione 2017 di Telefisco “neutralizza” i possibili effetti sulla determinazione delle basi imponibili rendendo ininfluente la classificazione in bilancio.
Ai fini dell’Irap, con un intervento nel comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 446/1997, vengono escluse dalla determinazione del valore della produzione le componenti positive o negative di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda. Il riferimento è, quindi, alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni e conferimenti di azienda, fusioni e scissioni. Andrà chiarito se tra i componenti rilevanti a questi fini vadano comprese anche altre voci di costo relativi al trasferimento.
Si osserva che l’intervento di “neutralizzazione” è limitato ai componenti relativi ai trasferimenti di azienda; è come se il legislatore, preso atto che il nuovo bilancio non identifica componenti straordinarie all’attività d’impresa, abbia implicitamente ammesso che l’unico componente non ordinario ai fini fiscali è la plus/minus su trasferimento di azienda. Ne consegue che alcune componenti che nei bilanci precedenti sono state considerate straordinarie potrebbero ora influenzare la determinazione del valore della produzione.
Altre componenti di natura (ex) straordinaria sono, invece, allocate nell’area finanziaria non inclusa, secondo l’articolo 5 del decreto 446/1997, tra le voci che alimentano il valore della produzione netta. È il caso, ad esempio, delle sopravvenienze attive realizzate nell’ambito di una procedura di ristrutturazione del debito che, prima della revisione del decreto legislativo 139/2015, andavano iscritte nella voce E.20 del conto economico e per le quali non trovava applicazione il principio della correlazione. Secondo i nuovi principi contabili tale posta confluisce ora tra i componenti di natura finanziaria.
Mitigata dal nuovo regime contabile - che non distingue alcuna componente di natura straordinaria - resta ferma, ai fini dell’imposta regionale, l’applicazione del cosiddetto principio di correlazione (articolo 5, comma 4, decreto 446/1997) in base al quale alcune componenti, registrate in voci non rilevanti Irap, partecipano alla formazione della base imponibile in quanto correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi.
Ai fini delle imposte sui redditi, più in generale, l’emendamento reca una previsione secondo cui ogni qualvolta norme tributarie richiamano i componenti positivi e negativi dell’area caratteristica del conto economico, lettere A) e B) dell’articolo 2425 del Codice civile, le stesse devono intendersi al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Contestualmente viene anche apportata una modifica all’articolo 96 del Tuir in tema di deducibilità degli oneri finanziari.
La “neutralizzazione” delle plusvalenze e minusvalenze da trasferimenti di azienda si applicherà, quindi, agli effetti delle norme sulla deducibilità degli oneri finanziari, delle società di comodo, del test di operatività rilevante per fusioni e scissioni e per il calcolo della deducibilità delle spese di rappresentanza e del relativo plafond. Sono, infatti, tutti casi in cui la norma vigente richiama le lettere A) e B) dell’articolo 2425 del conto economico.
Più precisamente, va osservato che talvolta la norma vigente non si riferisce direttamente a queste voci del conto economico ma fa invece riferimento, meno puntualmente, ai ricavi della gestione caratteristica dell’impresa.
È il caso, ad esempio, dell’articolo 108, comma 2 del Tuir in tema di spese di rappresentanza. Ma l’interpretazione della norma non può che essere identica.