Passaggio «facile» al forfettario se i requisiti sono in linea
Per i contribuenti interessati al regime forfettario – nella sua nuova “veste” risultante dalle modifiche operate dalla legge 145/2018 – è di estrema attualità la verifica circa eventuali ostacoli che il sistema pone alla provenienza da altri regimi applicati negli anni precedenti. La situazione (descritta dalla tabella pubblicata in pagina) è abbastanza variegata; ma, all'atto pratico, se il contribuente ha i requisiti di accesso previsti, il passaggio dovrebbe essere possibile. Vediamo perché, in attesa delle risposte che arriveranno da Telefisco 2019.
Chi era già forfettario nel 2018 può permanere nel regime anche nel 2019, nonostante abbia nell'anno precedente superato i “vecchi” limiti di ricavi/compensi – distinti per gruppo di attività – e purché sia stato rispettato il nuovo “paletto” dei 65.000 euro annui. Analogamente dovrebbe concludersi per chi è incorso in una delle pregresse cause di esclusione ora superate, legate all'ammontare dei beni strumentali e all'importo del reddito prodotto a titolo di lavoro dipendente o assimilato. Il vero problema, in questi casi, è la presenza di una delle nuove cause ostative (partecipazione di controllo in Srl con attività riconducibile e fatturazione prevalente ad un datore di lavoro attuale o passato), con l'Agenzia che è chiamata a chiarire la decorrenza dell'esclusione. In proposito, una soluzione condivisibile pare quella di riconoscere uno scoglio all'entrata per chi intende aprire la partita Iva, ma di consentire a chi è già attivo nel regime di liberarsi della causa entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell’articolo 1, comma 71 della legge 190/2014.
I contribuenti che nell'anno passato erano ancora nel regime dei “minimi” potrebbero ipotizzare di passare al forfait, in particolare laddove l'età non consenta di fruire ancora a lungo di una aliquota 5% di “default”. In presenza dei requisiti, non dovrebbero esserci ostacoli legati alle eventuali opzioni esercitate.
Il caso più comune è quello del contribuente semplificato nel 2018 che, in virtù della nuova soglia di proventi a 65.000 euro, rispetta tutti i paletti per il forfait. L'attenzione è puntata su chi ha optato per il semplificato negli ultimi due periodi d'imposta (2017 e 2018) e sull'eventuale vincolo triennale che impedirebbe di applicare il forfait nel 2019 (ed eventualmente nel 2020). Tale vincolo, in realtà, non dovrebbe sussistere, stando a quanto affermato dall'Agenzia nella risoluzione 64/E/2018 (si veda Il Sole 24 Ore del 23 gennaio), confermato recentemente in un incontro pubblico.
Per il contribuente che nel 2018 ha applicato il regime ordinario, i problemi principali nascono dalla scelta esercitata nell'ultimo biennio che, secondo le regole generali sulle opzioni (Dpr 442/1997), impedirebbe il passaggio ad altro regime. Tuttavia, i significativi mutamenti della disciplina del forfettario dovrebbero indurre le Entrate a riconoscere in questo caso quanto previsto dall'articolo 1 del decreto nell'ipotesi di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, ossia l'azzeramento dell'opzione e la possibilità, fermi restando tutti i requisiti, di fare ingresso nel forfait dal 2019.