Contabilità

Passività probabili e determinabili nel fondo rischi

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di Franco Roscini Vitali

Le voci di bilancio che hanno carattere oggettivo derivano da atti di scambio, di natura certa e incontrovertibile, mentre i valori soggettivi sono il frutto di processi valutativi e, pertanto, di natura discrezionale. Per i valori oggettivi si parla di quantificazione-accertamento e per i valori soggettivi di quantificazione-determinazione. Il documento di ricerca «Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio», del Cndcec e della Fondazione nazionale dei commercialisti, illustra la collocazione di quelle che, non essendo considerate passività certe, vanno richiamate in bilancio nelle differenti gradazioni mediante l'appostazione di un fondo rischi, piuttosto che in nota integrativa.

Il valore oggettivo è dunque una passività “certa”, come un mutuo o un debito di fornitura. Il valore soggettivo è conseguenza della segmentazione in periodi amministrativi della vita aziendale, per determinare il risultato d'esercizio con la determinazione dei costi di competenza.

Nel processo valutativo le poste soggettive si distinguono, a loro volta, in stime e congetture. La stima si ha quando la grandezza economica è difficilmente determinabile per carenza informativa, ovvero a causa dell'indeterminatezza delle condizioni alla base della configurazione. Le “stime” portano a un valore che si avvicina a quello reale: è il caso, per esempio, delle rimanenze di magazzino.

La congettura, invece, è una supposizione, una proposta, senza alcuna pretesa di realtà e si fonda sulla determinazione di un valore “congruo” mediato in modo indiretto rispetto ai prezzi di mercato di futura manifestazione: esempi sono ammortamenti, accantonamenti a fondi rischi, rivalutazioni o svalutazioni di beni aziendali. Nelle congetture aumenta il grado di discrezionalità valutativa e, pertanto, la possibilità di commettere “errori”.

Il documento illustra poi definizioni e concetti contenuti nel principio contabile nazionale Oic 31, relativo ai fondi per rischi e oneri, confrontandoli anche con quelli dello Ias 37.

I fondi per oneri, connessi a obbligazioni già assunte alla data del bilancio, sono “certi” nell'esistenza, ma incerti nell'importo o nella data di accadimento, ambedue stimate.

Invece, i fondi rischi, sempre connessi a situazioni esistenti alla data del bilancio, rappresentano passività di natura determinata ed esistenza “probabile”, i cui valori sono stimati: sono caratterizzati da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

L'Oic 31 precisa che un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto verosimile alla data di chiusura del bilancio: per esempio, il rischio legato a una garanzia ipotecaria o fideiussoria è difficile possa qualificarsi “verosimile” senza evidenti segnali di natura reddituale e finanziaria che attestino il rischio di escussione. Diverso il caso di un contenzioso tributario già avviato alla data del bilancio e per il quale vi è la “verosimile” possibilità di una conclusione negativa: qui la passività è probabile.

La natura della passività, come precisato nell'Oic 31, è alla base dell'iscrizione dei fondi per rischi e oneri: sono fondi rischi le passività i cui valori stimati presentano natura determinata ed esistenza probabile, relativamente a situazioni in essere alla data di chiusura del bilancio; invece, i fondi per oneri fanno riferimento a passività di natura determinata ed esistenza certa, seppure stimate nell'importo e nella data di sopravvenienza.

In conclusione, per le passività probabili, ma con importo non determinabile, e per le passività possibili occorre richiamare le condizioni d'incertezza mediante evidenza del rischio in nota integrativa (articolo 2427 n. 9, del Codice civile).

Negli altri casi, invece, necessita l'iscrizione di un fondo che sarà eventualmente adeguato/riveduto negli esercizi successivi, come prevede il principio contabile Oic 29.

Cndcec-Fnc, documento su passività potenziali: valutazione e iscrizione in bilancio

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