Adempimenti

Pasto tramite app con regole standard

di Stefano Sirocchi

Il servizio sostitutivo di mensa fruito attraverso una app installata sul telefonino può essere completamente esente da tassazione in capo al dipendente, a prescindere dalla somma spesa, oppure si deve tener conto della soglia fiscale dei 7 euro fissata per i buoni pasto elettronici?

Con il principio di diritto numero 3 del 2018 l’agenzia delle Entrate affronta il tema con la premessa che il servizio reso tramite apposita app per smartphone sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto in base al di cui al decreto del Mise 122/2017.

In tali casi - chiarisce l’Agenzia - si applica l’articolo 51, comma 2, lettera c, del Tuir, laddove è disposto che «non concorrono a formare il reddito...le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi…». Poiché non si fa riferimento al limite dei 7 euro fissati per i buoni pasto elettronici, nè ad altri limiti, è lecito supporre che l’amministrazione finanziaria ritenga che all’assimilazione dell’app mobile alla disciplina giuridica dei buoni pasto non segua il medesimo trattamento fiscale previsto per i buoni stessi.

Peraltro, anche le prestazioni sostitutive di mensa fruite tramite card elettronica secondo lo schema della “mensa aziendale diffusa”, non sono assoggettate ad alcun limite fiscale, al pari di quelle godute quando la mensa è gestita direttamente dal datore di lavoro (e quindi non sono imponibili al lavoratore a prescindere dal costo del pasto).

Può esserci, tuttavia, un’altra spiegazione. Il principio di diritto fa riferimento al decreto 122/2017, il quale all’articolo 4, comma 1, prevede alcune caratteristiche dei buoni pasto che non sono compatibili con quelle delle card, ad esempio la possibilità di cumulo fino a 8 ticket e, di fatto, l’utilizzo dei tagliandi in un giorno diverso da quello lavorativo, mentre la card dà diritto a una sola prestazione giornaliera da fruire esclusivamente nel giorno in cui la stessa è maturata. Pertanto, tra le due letture, questa sembra essere quella preferibile, sicché anche se non esplicitamente richiamato dal principio, si ritiene che il limite di 7 euro a ticket rimanga una condizione indispensabile per beneficiare della detassazione.

Tuttavia, a nostro avviso, nulla vieta che possa essere disegnata e sviluppata un’app con la funzione e il regime fiscale delle card elettroniche (risoluzione 63/E del 2005). Naturalmente il software dovrà essere conforme alle relative regole.

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