Contabilità

Patent box nel bilancio 2019: ok alla rinuncia del ruling per l’autoliquidazione

Se avviene entro i termini di legge permette di iscrivere il beneficio subito in bilancio (rimediando ai rallentamenti) 

ADOBESTOCK

di Giacomo Albano


Rinuncia alla procedura di ruling a fronte dell’iscrizione del beneficio patent box nel bilancio 2019. È il bivio di fronte al quale si trovano quelle imprese che avevano l’aspettativa di chiudere un accordo di ruling entro i termini per l’approvazione del bilancio 2019 e che stanno riscontrando ulteriori rallentamenti nelle procedure in essere a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’inevitabile rallentamento dell’operatività degli uffici delle Entrate.

Il regime di autoliquidazione

Se finora la chiusura della procedura di ruling era un presupposto imprescindibile per l’iscrizione in bilancio del beneficio patent box (sotto forma di minore imposte dovute nell’esercizio) in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, dai bilanci 2019 lo scenario è parzialmente cambiato per effetto del nuovo regime opzionale di autoliquidazione introdotto dal decreto Crescita (Dl 34/2019).

Quest’ultimo, come noto, ha introdotto l’opzione per l’autoliquidazione del beneficio, applicabile non solo per le nuove istanze, ma anche in relazione alle procedure di ruling in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (1° maggio 2019).
Per rinunciare ai ruling in corso alla data del Dl Crescita, accedendo così al regime dell’autoliquidazione, l’impresa deve comunicare la propria rinuncia entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019 (30 novembre 2020 per i soggetti solari); entro lo stesso termine va predisposto il set documentale, che non rappresenta solo condizione per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, ma una vera e propria condizione di accesso al nuovo regime di autoliquidazione.

Ciò trova conferma nella bozza di circolare delle Entrate, emanata in consultazione lo scorso 10 febbraio ma non ancora pubblicata in via definitiva, secondo cui in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali l’assenza (o l’inidoneità) della documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione, con irrogazione di sanzioni.

Con l’autoliquidazione beneficio subito in bilancio

Sotto il profilo contabile, la rinuncia al ruling e l’opzione per l’autoliquidazione consentono l’immediata iscrizione del beneficio in bilancio, che rientrerà nelle ordinarie procedure di determinazione dell’onere fiscale di competenza dell’esercizio. Poiché l’opzione per l’autoliquidazione comporta la rateizzazione del beneficio in tre quote annuali di pari importo, il beneficio andrà allocato tra (minore) imposte correnti (per 1/3) ed imposte anticipate per i restanti due terzi.

Peraltro, poiché il regime di autoliquidazione è alternativo alla procedura di ruling, bisogna interrogarsi sulla necessità di formalizzare la rinuncia entro la data di approvazione del progetto di bilancio. Operativamente, infatti, l’impresa potrebbe comunicare la rinuncia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, quindi in una data successiva alla redazione del bilancio.

In proposito, va osservato che la rinuncia al ruling è condizione necessaria per accedere al regime dell’autoliquidazione; è tuttavia altresì richiesto che l’impresa predisponga il set documentale che supporti la ricostruzione del beneficio e ne comunichi il possesso alle Entrate nella dichiarazione dei redditi. Come evidenziato, anche tali adempimenti rappresentano condizioni d’accesso al nuovo regime.

Poiché alcune delle condizioni sopra indicate si realizzano necessariamente dopo l’approvazione del bilancio, è ragionevole concludere che anche la rinuncia al ruling possa avvenire in un momento successivo (fino alla scadenza prevista per legge), senza che ciò impedisca all’impresa l’iscrizione del beneficio nel bilancio 2019.

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