Adempimenti

Patent box e accordi preventivi, ammesse le istanze online

Con la circolare 7/E l’agenzia delle Entrate torna a occuparsi di sospensione dei termini

di Luca Gaiani

Sospesi fino al 31 maggio anche i termini di 120 giorni per la consegna della documentazione integrativa nei ruling sul patent box, se pendenti all’8 marzo 2020. Con la circolare 7/E, diffusa ieri, l’agenzia delle Entrate torna a occuparsi delle sospensioni di termini che interessano le attività degli Uffici, disposte dall’articolo 67 decreto legge Cura Italia n. 18/2020.

L’ambito della sospensione introdotta dall’articolo 67 del Dl 18/2020 riguarda, tra l’altro, i termini di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del Dpr 600/1973 nonché quelli dei ruling da patent box di cui alla legge 190/2014.

Le quattro tipologie di ruling

La circolare di ieri ricorda che rientrano nel citato articolo 31-ter quattro tipologie di ruling: le procedure riguardanti gli accordi preventivi per la determinazione di metodi di calcolo dei transfer price e dei valori in caso di trasferimento di residenza da e verso l’estero; l’applicazione delle norme sulla attribuzione dei redditi alle stabili organizzazioni; la sussistenza dei requisiti della stabile; le norme sulla tassazione di dividendi, interessi e royalties a o da soggetti non residenti.

Per quanto invece riguarda i procedimenti di cui all’articolo 31-quater, la circolare 7/E precisa che la sospensione si applica solo a quelli disciplinati dalla lettera c) e dunque riguardanti la richiesta unilaterale di variazione in diminuzione a fronte di una ripresa a tassazione per la disciplina del transfer pricing in uno stato estero con il quale è in vigore una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.

Termini sospesi

Tutti i termini riguardanti le procedure sopra richiamate, come pure quelli degli accordi di patent box, che erano in corso all’8 marzo 2020 sono sospesi fino al prossimo 31 maggio e ricominceranno a decorrere dal 1° giugno.

Nel periodo di sospensione, chi intendesse avviare una di queste procedure, potrà comunque farlo inviando le istanze esclusivamente mediante l’impiego della Pec all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it.

Per quanto riguarda le ricadute della sospensione, l’Agenzia sottolinea che, nel caso di istanze di cui all’articolo 31-ter, sono sospesi tutti i termini indicati nel provvedimento del 21 marzo 2016 che regola la procedura. Il termine di 30 giorni previsto per l’Ufficio per dichiarare l’ammissibilità (o l’inammissibilità) dell’istanza e non scaduto all’8 marzo, ricomincia a decorrere dal 1° giugno.

L’esercizio a cavallo

Altro caso trattato dalla circolare è quello di società con esercizio a cavallo che chiude nel periodo di sospensione. Questi contribuenti potranno ottenere il riconoscimento degli effetti di un accordo ex articolo 31-ter per il periodo di imposta in esame anche se l’istanza è presentata dopo la chiusura, ma avvalendosi della sospensione dei termini. Ad esempio, una società che ha chiuso l’esercizio al 31 marzo 2020 potrà presentare istanza fino al 24 giugno 2020 per ottenerne il riconoscimento in tale esercizio (all’8 marzo mancavano infatti 24 giorni alla chiusura del periodo di imposta).

Per quanto poi riguarda il ruling per il patent box, la circolare chiarisce che rientra nella sospensione fino al 31 maggio il termine di 120 giorni per presentare o integrare la documentazione relativa all’istanza di avvio della procedura. Quindi chi ha presentato l’istanza a dicembre 2019 (con termine di 120 giorni che scade nel periodo di sospensione) usufruirà del congelamento di date disposto dal Dl 18/2020.

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