Adempimenti

Patent box e Apa, fino al 31 maggio invio telematico per le nuove istanze

Nel periodo di sospensione è disponibile solo il canale online. Nuove richieste processate dopo il 1° giugno

di Massimo Bellini e Luca Tortorella

Interlocuzioni a distanza e sospensione dei termini fino al 31 maggio per le procedure di patent box, Apa e rettifica in diminuzione del reddito derivante da contestazioni estere. Gli attesi chiarimenti sono contenuti nella circolare 7/E del 27 marzo 2020, che ha integrato quanto già indicato nella circolare 4/E del 20 marzo per le istanze di interpello. Il nuovo documento ha confermato che la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio ha effetto, oltre che per le risposte alle integrazioni richieste da parte degli uffici, anche per perfezionare le nuove istanze. Nel periodo di sospensione i contribuenti potranno inviare solo in via telematica, via Pec ove disponibile, le nuove istanze che saranno processate dopo il 1° giugno.

Per gli accordi preventivi (Apa), l’Agenzia ha confermato l’approccio già delineato su NTplus Fisco: un contribuente che chiude il proprio esercizio tra l’8 marzo e il 31 maggio avrà 85 giorni di tempo che decorrono dalla chiusura dell’esercizio per presentare una nuova istanza che sarà considerata valida già per l’esercizio in chiusura. Ciò si applica sia alle istanze bilaterali che unilaterali. In aggiunta, i contribuenti il cui esercizio chiude nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, e per cui l’istruttoria era nella fase conclusiva prima del periodo di sospensione, avranno 85 giorni che decorrono dal 1° giugno per sottoscrivere l’accordo unilaterale, affinché risulti valido per l’anno in chiusura ed i quattro successivi. La procedura si intende nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Per i patent box la circolare specifica che la sospensione si applica al termine di presentazione delle memorie integrative, originariamente dovute entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. Pur in assenza di precisazioni al riguardo, si ritiene che le disposizioni descritte per le Apa dei contribuenti con esercizio a cavallo si applichino anche alle nuove istanze di patent box.

Per le istanze di rettifica in diminuzione del reddito derivanti da contestazioni estere la circolare precisa che la sospensione riguarda esclusivamente la procedura di cui all’articolo 31-quater, lettera c, del Dpr 600/1973. Il termine “esclusivamente” sembrerebbe riferirsi alla sola fase unilaterale condotta dall’agenzia delle Entrate. La sospensione potrebbe infatti non valere per la procedura amichevole che dovrebbe automaticamente avviarsi in caso di insuccesso della fase unilaterale, in quanto lo Stato controparte potrebbe rifiutarsi di aprirla. Pertanto, va considerato che, se la procedura viene attivata dopo la naturale scadenza beneficiando della sospensione, vi può essere il rischio di doppia tassazione se l’Agenzia non concorda con la congruità della rettifica estera.

Infine, la circolare ha previsto - alla pari di quanto statuito per le procedure di accertamento con adesione - che fino al 31 maggio sarà possibile proseguire a distanza, al telefono o in videoconferenza, le istruttorie già avviate, nonché stipulare eventuali accordi. Ciò non comporta la rinuncia ai benefici della sospensione. In nessun caso, però, gli uffici potranno effettuare accessi concordati presso la sede dei contribuenti, tipici delle procedure di Apa. Anche per le riunioni a distanza saranno predisposti i verbali di contraddittorio oppure gli atti relativi agli accordi che verranno firmati dalle parti e condivisi via Pec, dopo che l’ufficio avrà proceduto ad attribuire un numero di protocollo.

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