Adempimenti

Patent box e Apa, spiragli per la sospensione anche ai contribuenti

La circolare 4/E non si esprime ma l’articolo 67 del Dl 18/2020 sembra applicabile alle richieste del Fisco

di Massimo Bellini e Luca Tortorella

Contribuenti in cerca di certezze sulla sospensione fino al 31 maggio delle procedure di patent box, accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e rettifiche in diminuzione del reddito derivanti da contestazioni estere.

L’articolo 67 del Dl Cura Italia (18/2020) ha previsto il differimento fino al 31 maggio dei termini di tali procedure, tuttavia dalla lettura della norma la sospensione sembra applicarsi solo alle attività a cura dell’agenzia delle Entrate. I primi chiarimenti sono stati forniti con la circolare 4/E che però non ha analizzato tutte le casistiche previste dall’articolo 67 e non si è espressa relativamente alle procedure di accordo preventivo Apa, di rettifica unilaterale in diminuzione del reddito (ex articolo 31-quater del Dpr 600/1973) e di patent box. Nella circolare 4/E si precisa che per ragioni di coerenza i termini entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispondere alle richieste degli uffici sono prorogati a fine maggio. Pur nel silenzio della circolare la disposizione sembrerebbe applicabile anche alle procedure in esame: potrebbe ad esempio trattarsi di richieste di integrazione di istanze di Apa per le quali è previsto un termine non inferiore a 30 giorni, che alla luce dell’articolo 67 del Dl Cura Italia, sarebbe pertanto sospeso fino al 31 maggio.

Maggiori dubbi potrebbero sorgere nei casi in cui non vi sia una risposta ad una richiesta da parte dell’Amministrazione. La genericità del dettato normativo oltre che ragioni di sistematicità e coerenza portano comunque a ritenere che anche le altre scadenze del contribuente debbano essere oggetto di rinvio.

Si prenda ad esempio il caso di una società il cui esercizio sociale chiude il 31 marzo 2020 e che intende presentare una istanza di Apa entro tale data, così da poter beneficiare una volta raggiunto l’accordo della possibilità di far valere retroattivamente gli effetti dello stesso.

Ebbene, in tale circostanza, in virtù della sospensione dall’8 marzo al 31 maggio, l’istanza potrebbe essere validamente presentata entro il 24 giugno. Parimenti, si ritiene che la sospensione valga anche in caso di rinnovo o modifica di un accordo già esistente.

Anche le istanze ex articolo 31-quater del Dpr 600/1973 dovrebbero poter beneficiare della sospensione dei termini, in deroga alla normale scadenza. Queste istanze, infatti, devono essere presentate entro i termini previsti per l’apertura di procedure amichevoli dalle convenzioni contro le doppie imposizioni oppure entro il termine di tre anni della convenzione arbitrale 90/436/Cee. In tali casi andrebbero tuttavia considerate le conseguenze derivanti da una conclusione negativa della fase unilaterale della procedura, ovvero la mancata concessione da parte dell’Amministrazione Finanziaria della variazione in diminuzione a fronte della rettifica estera. Le procedure internazionali, che dovrebbero essere automaticamente azionate, potrebbero essere infatti respinte dagli stati controparte in quanto le tempistiche previste dai trattati e/o dalla convenzione non sarebbero rispettati.

La sospensione dovrebbe inoltre valere per il decorso dei termini previsto per l’invio delle memorie integrative alle istanze di ruling per il patent box (120 giorni dalla presentazione della prima istanza) e per l’invio delle istanze da parte dei contribuenti con esercizio a cavallo.

Sembrerebbe invece penalizzante applicare l’articolo 103 del Dl 18/2020 che introduce una sospensione dei procedimenti amministrativi fino al 15 aprile e che sembrerebbe riferirsi a procedure diverse da quelle gestite dall’agenzia delle Entrate. Ciò creerebbe inoltre una disparità di trattamento tra contribuente i cui termini sarebbero sospesi fino al 15 aprile e la più lunga scadenza a disposizione dell’Amministrazione. È comunque auspicabile una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate.

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