Adempimenti

Patent box, le istruzioni delle Entrate per i calcoli fai-da-te dell’agevolazione

La rinuncia ai ruling avviati dopo il Dl Crescita vale solo dall’anno in cui è presentata

di Luca Gaiani

La rinuncia ai ruling per il patent box avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto crescita ha effetto solo dall’anno in cui viene presentata, sicché per gli anni intermedi l’agevolazione non può essere fruita. Per le procedure precedenti, la scelta sul passaggio al regime di autoliquidazione va comunicata entro il termine del modello Redditi 2020.

Con la circolare 28/E, diffusa nella serata di ieri, l’agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni applicative della modalità fai-da-te per il calcolo del reddito agevolato dei beni immateriali.

La circolare 28/E fornisce molteplici istruzioni sul regime di calcolo del reddito agevolato dei beni immateriali immessi nel patent box attuato senza ruling in base al decreto legge 34/2019 e al provvedimento delle entrate del 30 luglio 2019, soffermandosi sulle modalità di esercizio dell’opzione e sul contenuto della documentazione necessaria e sulle relative formalità.

L’autoliquidazione facoltativa del reddito agevolato riguarda in particolare i casi in patent box su intangibili ad utilizzo diretto per i quali, anteriormente al decreto crescita, il calcolo doveva obbligatoriamente seguire i criteri e le modalità risultanti dall’accordo preventivo con l’agenzia delle Entrate.

La circolare chiarisce che l’opzione per l’autoliquidazione (cioè per il calcolo fai-da-te del reddito ascrivibile al bene immateriale) richiede una valida opzione per il regime di patent box. Le due opzioni hanno durata differente: cinque esercizi l’opzione per il regime, un esercizio l’opzione per l’autoliquidazione.

Coloro che hanno un ruling in corso (riferibile a esercizi anteriori al 2019) possono transitare al regime fai-da-te purché non sia ancora stato conclusa la procedura, né sia stato adottato un provvedimento di chiusura del ruling per mancato accordo. In questo caso il contribuente dovrà comunicare la rinuncia al ruling e il passaggio alla autoliquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione riferita al 2019 (e dunque entro il prossimo 30 novembre) mediante Pec o raccomandata all’Ufficio presso cui è in corso la procedura. Ad esempio, se il ruling riguardava il quinquennio 2017-2021, la comunicazione di rinuncia (inviata entro il 30 novembre 2020) consente di autodeterminare gli esercizi 2017-2018 (predisponendo la apposita documentazione e comunicandone il possesso al fisco) indicando nel modello Redditi 2020 un terzo della somma della agevolazione del 2017 e del 2018. Nella medesima dichiarazione, si riporterà un terzo del beneficio 2019 qualora si sia optato anche per tale esercizio per il regime senza ruling.

Con riferimento ai ruling avviati dal 1° maggio 2019, invece, la rinuncia ha effetto solo dall’anno in cui è comunicata. Ciò significa che per gli anni precedenti, in assenza di ruling e mancando validità alla autoliquidazione, l’agevolazione viene persa. Ad esempio, se il patent box con ruling è partito nel 2019 (periodo 2019-2023) e nel 2022 si comunica il passaggio al regime fai-da-te, l’autoliquidazione vale da tale esercizio. Pertanto, per gli anni dal 2019 al 2021 il patent box non spetta.

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