Imposte

Patent box, per l’avvio dal 2020 integrativa nei novanta giorni

La via d’uscita per l’esercizio delle opzioni bloccate dal decreto legge 146/2021

di Luca Gaiani

Patent box, ai tempi supplementari le opzioni dell’anno 2020 che non sono state esercitate per il caos generato dall’entrata in vigore del decreto fisco-lavoro. Le società che, a seguito dell’abolizione in corsa del regime agevolato dei beni immateriali, non hanno compilato il quadro OP del modello Redditi 2021, dovranno opportunamente presentare una dichiarazione integrativa nei 90 giorni per confermare l’avvio del patent box dall’esercizio 2020.

Abolizione del patent box

L’articolo 6 del Dl 146/2021 ha cancellato integralmente, dal 22 ottobre 2021, il regime di detassazione parziale del reddito ascrivibile all’utilizzo di beni immateriali: software, brevetti, disegni e modelli, know-how. La norma, che introduce una super-deduzione del 190% per i costi di ricerca relativi ai medesimi beni immateriali (oltre ai marchi di impresa, esclusi dal patent box dal 2017), ha sollevato, oltre a una rilevante discussione in sede politica sulla opportunità di una simile modifica, notevoli dubbi interpretativi con riferimento alla sua esatta decorrenza.

In base al dato testuale della disposizione, infatti, dal 22 ottobre 2021 il regime è stato abrogato e così le relative opzioni, con la conseguenza che, trattandosi di opzioni da effettuare a posteriori, chi ha presentato la dichiarazione modello Redditi 2021 dopo tale data non ha più avuto la possibilità di convalidare i regimi che interessavano il quinquennio 2020-2024 e dunque anche un periodo di imposta già chiuso. Molte società che si trovavano in questa situazione (opzioni o rinnovi con decorrenza dal 2020), nei giorni precedenti all’entrata in vigore del Dl 146 hanno prudenzialmente anticipato la trasmissione della dichiarazione contenente l’opzione.

Alcune imprese, con intangibili a utilizzo diretto, confidando nella validità – a questi fini – della presentazione delle istanze di ruling entro il 31 dicembre 2020, non hanno invece proceduto, nelle dichiarazioni trasmesse dopo l’entrata in vigore della norma, alla compilazione del quadro OP.

Norma retroattiva da correggere

Il dato letterale della norma, che sostanzialmente blocca i patent box retroattivamente (soprattutto per chi ha utilizzi indiretti, che non prevedono ruling e per coloro che si avvalgono della cosiddetta autoliquidazione), dovrà comunque essere corretto dal legislatore ponendosi in palese violazione dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente. Dovrà, cioè, essere prevista (anche se il testo approvato al Senato il 2 dicembre non contiene alcuna correzione) una decorrenza legata non alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore della legge, ma alle opzioni che riguardano il quinquennio che inizia dal periodo di imposta in corso alla citata data (quindi dal 2021 per le società ad esercizio solare).

Le imprese che non hanno esercitato l’opzione in dichiarazione, ma che hanno, di fatto, avviato il patent box dal 2020 mediante comportamento concludente (istanza di ruling e relativo provvedimento di ammissibilità inviato dall’Agenzia), si interrogano sulla strategia da adottare in attesa di conoscere la sorte definitiva del provvedimento (che il Parlamento dovrà convertire in legge entro il 20 dicembre prossimo).

Remissione in bonis

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E/2016, ha ammesso, per le opzioni patent box non effettuate (in presenza di ruling inviato tempestivamente), l’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2 del Dl 16/2012 che prevede che i regimi opzionali possano essere validamente comunicati (pagando la apposita sanzione) entro la prima dichiarazione utile e, dunque, nel caso, compilando il quadro OP del modello redditi 2022. Analogamente a quanto previsto per la comunicazione del possesso della documentazione per l’esimente da sanzioni per il transfer pricing (circolare 15/E/2021, paragrafo 8.3), sono comunque da considerare valide opzioni comunicate in dichiarazioni integrative/tardive presentate entro 90 giorni dalla scadenza (quindi entro il 28 febbraio 2022). È opportuno che, in previsione del chiarimento normativo sulla non retroattività della norma, chi non lo avesse ancora fatto, proceda quanto prima a trasmettere un modello Redditi contenente la compilazione dei campi da OP16 a OP20.

1. LA NORMA
Abrogazione in corsa

L’articolo 6 del Dl 146/2021 ha abolito dal 22 ottobre 2021 il patent box, regime fiscale agevolato con durata quinquennale per i redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali. Da tale data, le imprese non hanno più potuto esercitare opzioni per il regime. Poiché la scelta per il patent box si esercita compilando il quadro OP della dichiarazione riferita al periodo da cui decorre, ciò ha mandato in fuori gioco anche regimi riguardanti il quinquennio 2020-2024.

2. LA DECORRENZA
Retroattività da eliminare

La norma ha sollevato diversi interrogativi, oltre che sulla opportunità di cancellare il regime agevolato, sulla decorrenza sostanzialmente retroattiva che finisce per interessare anche un esercizio, come il 2020, già chiuso e per il quale si sono già versate le imposte. La correzione della decorrenza, sempreché la abrogazione venga confermata, dovrà essere effettuata perché in palese violazione con le regole dello Statuto del contribuente.

3. LE DICHIARAZIONI
Il quadro OP

Le imprese che non hanno anticipato la presentazione del modello Redditi 2021 a una data precedente all’entrata in vigore del Dl 146, hanno confidato sulla validità, per salvare il regime 2020-2024, della presentazione dell’istanza di ruling entro il 31 dicembre 2020. Di conseguenza non sono stati compilati i campi da OP16 a OP20. Questi contribuenti si interrogano sul comportamento da adottare in attesa della definitiva approvazione del decreto.

4. LA REMISSIONE IN BONIS
Opzione nei 90 giorni

Le opzioni patent box 2020-2024 «dimenticate» possono (se entro il 31 dicembre 2020 si era spedita l’istanza di ruling) sfruttare la remissione in bonis comunicandole nel quadro OP del modello redditi 2022. È opportuno che le imprese interessate ripresentino il modello Redditi 2021, al più presto e comunque entro 90 giorni, seguendo la medesima procedura che la circolare 15/E/2021 ha indicato per la documentazione anti sanzioni da transfer pricing.

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