Adempimenti

Patent box, l’integrativa presentata dopo l’accordo genera il credito per l’ex consolidante

La risposta a interpello 498: il credito non può essere ceduto infragruppo ma con modalità ordinarie se chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione

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di Giacomo Albano

In casi di interruzione del consolidato nazionale, la presentazione di dichiarazioni integrative a seguito della stipula di accordi di patent box da parte di una ex consolidata, genera un credito in capo alla ex consolidante. Tale credito non può essere ceduto infragruppo (articolo 43-ter Dpr 602/73), mentre può essere ceduto con modalità ordinarie se chiesto a rimborso, oppure può essere utilizzato in compensazione dalla ex-consolidante. Il chiarimento arriva dalla risposta ad interpello 498 del 23 ottobre, con cui l’Agenzia interviene ancora una volta in merito ad una questione legata alla conclusione “tardiva” delle procedure di patent box.

Nello specifico, si trattava di una società che aveva concluso nel 2020 un accordo di patent box relativo al quinquennio 2015-2019 e che dal 2015 al 2017 aveva partecipato, in qualità di consolidata, ad un consolidato fiscale interrotto a partire dal 2018 (per la perdita di controllo della ex consolidante). Dal 2018, la società stessa aveva aderito ad un nuovo consolidato in qualità di consolidante.

A seguito della conclusione dell’accordo di patent box, l’istante intendeva presentare, nel corso del 2020, delle dichiarazioni integrative “ultrannuali” per i periodi 2015, 2016 e 2017, ma rappresentava che l’eccedenza a credito emergente dalle dichiarazioni integrative non avrebbe potuto essere esposto dalla ex consolidante nella propria dichiarazione Cnm 2021 relativa al 2020, in quanto il consolidato fiscale si era interrotto con decorrenza 2018.
Pertanto, la società istante intendeva operare nel seguente modo:
•per il 2019 esponendo il beneficio nel modello Redditi Sc 2020 (da presentare entro il 30 novembre 2020);
•per il 2018, presentando una dichiarazione integrativa a favore (sia individuale che nel “nuovo” consolidato) entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, con utilizzo immediato del credito emergente;
•per le annualità 2015, 2016 e 2017 presentando, nel corso del 2020, dichiarazioni integrative individuali al fine di dare evidenza del minor imponibile fiscale trasferito al gruppo, chiedendo contestualmente alla ex consolidante di integrare per gli stessi periodi i modelli Cnm, da cui sarebbe emersa una maggior eccedenza a credito.

Nell’accogliere la soluzione prospettata, l’Agenzia ha tuttavia chiarito, in relazione alle integrative “lunghe” (2015-2017), che il credito che emerge in capo all’ex consolidato non può essere oggetto di cessione infragruppo (articolo 43-ter Dpr 602/1973), poiché il consolidato si è interrotto e la società ex consolidante non è più parte del gruppo.

Pertanto, solo la ex controllante può disporre del maggior credito emergente dalle integrative e, quindi, chiederne il rimborso (ed eventualmente cederlo ai sensi dell’articolo 43-bis Dpr 602) o utilizzarlo in compensazione. In quest’ultimo caso, l’ex consolidante può trasferire alla ex consolidata una somma compensativa in base ai vecchi accordi di consolidamento.

Altro aspetto interessante che emerge dalla risposta è la conferma della possibilità di recuperare il beneficio patent box nella prima dichiarazione per la quale, alla data di firma dell’accordo, non è ancora scaduto il termine per presentare la dichiarazione.

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