Patent box, opzione per i marchi valida fino al 30 giugno 2021
L’opzione per il patent box relativa ai marchi non è più validamente esercitabile spirati i 5 anni in quanto la stessa non è più rinnovabile, motivo per cui anche il rinnovo dell’istanza di accordo preventivo non è ammissibile. Questa la sintesi del principio di diritto n. 28 pubblicato ieri dalle Entrate le cui conclusioni sono in linea col precedente n. 11 del 22 marzo 2019.
Le modifiche al patent box apportate dal Dl 50/2017 sulla base delle direttive Ocse hanno escluso i marchi dal novero dei beni immateriali agevolabili. È stato tuttavia previsto un periodo transitorio in cui è possibile beneficiare delle vecchie regole (grandfathering rule) fino a una specifica data (abolition date). Coerentemente l’articolo 13, comma 1, del Dm 28 novembre 2017 stabilisce che l’opzione di cui all’articolo 4 esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi d’impresa e ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile. Quindi due gli aspetti:
■l’opzione è pari a 5 periodi d’imposta, ma il contribuente decade il 30 giugno 2021 anche se i periodi terminano successivamente;
■la stessa è condizione necessaria per fruire del beneficio.
Tuttavia il grandfathering prevede per i marchi che, decorso il quinquennio, l’opzione non sia più esercitabile né rinnovabile, altrimenti l’agevolazione verrebbe estesa oltre i termini di un’opzione per legge non rinnovabile. L’Agenzia evidenzia che tale conclusione non contrasta col principio di diritto n. 11, in cui il contribuente intendeva dare seguito ad un’opzione telematica esercitata nel 2015. In tal caso è stato precisato che per tutti i beni agevolabili la presentazione dell’istanza nel 2018 a seguito della precedente opzione comporta il decorrere del quinquennio dal 2018 stesso. Ciò, tuttavia, ad eccezione dei marchi per i quali si può beneficiare del regime agevolativo solo entro il termine del 30 giugno 2021. In linea con questa conclusione, pertanto, il principio 28 di ieri afferma che l’istanza di ruling per il patent box sui marchi determina l’efficacia dell’opzione solo qualora questa sia ancora in corso di validità e comunque entro l’abolition date prevista per il 30 giugno 2021. Se, viceversa, l’opzione non è più esercitabile essendo trascorsi i 5 anni e non potendo per legge essere rinnovata, non è tantomeno ammissibile il rinnovo delle istanze ex articolo 31-ter del Dpr 600/1973.
Il venir meno della detassazione sui marchi, che ha determinato un ridotto appeal dell’agevolazione da patent box, riporta in auge alcuni ragionamenti volti a valutare se e come il know how possa sostituire il marchio in una logica di agevolazione degli intangible ammissibili, con tutti i limiti che l’attuale assetto normativo comporta (si veda il Sole 24 Ore del 28 settembre 2019).
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 28/2019