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Patent box, le perdite si trasferiscono con il conferimento dell’azienda

Nel calcolare il reddito detassabile la conferitaria dovrà detrarre i risultati negativi della conferente

di Luca Gaiani


Per il calcolo del patent box, le perdite generate dall’utilizzo degli intangibili si trasferiscono per effetto del conferimento della azienda. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 130/2020 del 15 maggio. La società conferitaria, pertanto, nel calcolare il reddito parzialmente detassabile dovrà prioritariamente detrarre i risultati negativi del conto economico virtuale realizzati dalla conferente.


Il caso esaminato dalla risposta 130/2020 riguarda una articolata operazione societaria nella quale una società (Alfa), che aveva optato per il regime del patent box, conferisce la propria azienda, comprensiva dell’intangibile (know-how), ad un’altra società (Beta), il cui controllo viene successivamente trasferito a terzi. Il conferimento ha efficacia dal 1° agosto 2018.

Successivamente al conferimento, le società sottoscrivono due distinti, ma corrispondenti, ruling per la determinazione dei criteri di calcolo del reddito derivante dall’utilizzo del know-how: il primo (Alfa) riguardante gli esercizi 2015-16-17 e periodo 1° gennaio - 31 luglio 2018, il secondo (Beta) riguardante il periodo 1 agosto - 31 dicembre 2018 e l’esercizio 2019.
Nella frazione di esercizio 2018 in cui l’azienda era posseduta da Alfa, il conto economico virtuale dell’intangibile (ricavi figurativi meno costi ascrivibili al bene immateriale) ha generato un risultato negativo. Nella successiva frazione, in cui l’azienda ed il know-how erano in capo a Beta, si è invece prodotto un reddito (il cui 50% dovrebbe essere detassato con variazione in diminuzione).

Beta chiede alle Entrate se, nel calcolo della detassazione degli ultimi cinque mesi del 2018 (ed eventualmente di quella del 2019), si debba o meno tenere conto della perdita da conto economico virtuale maturata da Alfa prima del conferimento. In particolare, si chiede se le perdite generate dal conto economico dell’intangibile debbano seguire l’azienda conferita anche quando il controllo della conferitaria viene poi trasferito a terzi.

L’Agenzia ricorda preliminarmente che, qualora il calcolo dell’agevolazione (conto economico virtuale dell’intangibile) determini un risultato negativo, derivante dall’eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi figurativi (oppure effettivi nell’utilizzo indiretto) ad esso attribuibili, tale risultato dovrà essere computato negli anni seguenti a riduzione del reddito lordo agevolabile (pari all’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi riferibili al singolo bene immateriale), fino al loro completo esaurimento.

Questa “perdita” del conto economico virtuale del bene immateriale, in presenza di un conferimento di azienda riguardante anche l’intangibile agevolato, deve essere trasferita alla conferitaria (che subentra nell’opzione per il patent box). Ciò in forza del principio della unitarietà di determinazione del reddito agevolato del singolo intangibile che prescinde dal soggetto che lo utilizza. Beta, pertanto, dovrà sottrarre, dal proprio reddito virtuale, la perdita “ereditata” da Alfa e detassare al 50% solo l’eventuale eccedenza positiva.