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Patent box, revoca del ruling solo per le procedure in corso al 1° maggio 2019

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di Luca Gaiani

Per il patent box, la revoca dei ruling in corso è consentita solo per chi aveva già avviato il procedimento di accordo alla data di entrata in vigore del decreto crescita (1° maggio 2019). Con la norma a regime, chi parte con il ruling, non potrà successivamente adottare il metodo fai da te introdotto dal Dl 34/2019. La precisazione è una delle principali novità contenute nella versione definitiva del provvedimento attuativo delle Entrate rispetto al testo posto in consultazione.

Norma transitoria

Il provvedimento delle Entrate del 30 luglio 2019 dà attuazione alla nuova possibilità di autodeterminazione del reddito agevolabile da patent box prevista dall’articolo 4 del Dl 34/2019.

L’articolo 1.1 disciplina distintamente il caso di soggetti che avviano il regime quinquennale del patent box (anche in sede di rinnovo dello stesso, come illustrato nell’altro articolo in pagina) da quello di contribuenti che hanno già avviato il procedimento di accordo preventivo. Il ruling, cioè l’accordo preventivo con il fisco circa il criterio di calcolo del reddito agevolabile, è obbligatorio, salva la nuova facoltà del decreto crescita, solo quando il bene immateriale forma oggetto di utilizzo diretto da parte del titolare.

Per le opzioni esercitate dall’esercizio 2019, i contribuenti che usano direttamente gli intangibili hanno la possibilità autodeterminare il reddito agevolabile comunicando la scelta (punto 1.2 del provvedimento) a consuntivo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di spettanza dell’agevolazione. Ad esempio, se si avvia il patent box dal 2020 (2020-2024), la scelta per il fai da te riguardante il primo esercizio si comunicherà nel modello Redditi 2021 nel quale troverà pure spazio l’opzione quinquennale per il regime.

Chi invece ha già attivato il ruling può revocare questa procedura (se non ancora conclusa), passando dunque alla autodeterminazione, solamente se il ruling era già in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del Dl 34/2019). Questa limitazione è prevista dal punto 1.1 del provvedimento, che innova, sulla specifica questione, rispetto alla bozza posta in consultazione il 17 luglio scorso. Il passaggio dal ruling all’autodeterminazione richiede una raccomandata (o Pec) all’ufficio presso cui è in corso la procedura, oltre alla successiva comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

Ruling irrevocabili

Con la norma a regime, invece, una volta inviata l’istanza di ruling (che per i patent box aventi ad oggetto utilizzi diretti è condizione di efficacia dell’opzione, salva la nuova facoltà di autoliquidazione), il ritorno al calcolo autonomo non sarà più possibile. Ad esempio, se un’impresa entro il 31 dicembre 2019 invia l’istanza di ruling (come da provvedimento del 1° dicembre 2015) per avviare il patent box dal 2019 (opzione comunicata in Redditi 2020) dovrà mantenere la procedura fino alla fine e potrà operare la detassazione solo ad accordo firmato.

La scelta per il regime di determinazione autonoma (senza ruling) ha durata di un anno ed è rinnovabile. Questo significa che in ognuno dei cinque esercizi di durata del patent box il contribuente dovrà, se intende evitare l’accordo preventivo, ripetere l’opzione. Ma cosa accade se, in uno degli esercizi successivi, l’opzione non viene ribadita (salva l’eventuale remissione in termini)? È da ritenere che, se si desidera ri-attivare il ruling, si debba anche inviare l’istanza entro il 31 dicembre. In questo caso, il procedimento di accordo coprirà obbligatoriamente tutti gli esercizi residui, non essendo come detto possibile, dopo il periodo transitorio, revocare il ruling e tornare al fai da te.

Ripartizione triennale

Nel caso di abbandono dei ruling già avviati al 1° maggio 2019, il contribuente deve predisporre l’ idonea documentazione richiesta dal provvedimento per ognuno degli esercizi coperti dal patent box, ripartendo la variazione in diminuzione totale in tre quote annuali. Ad esempio, chi ha avviato il patent dal 2016 ed esce dal ruling dal 2019 (inviando la Pec di revoca entro il 31 dicembre) inserirà in Redditi 2020 un terzo del totale delle variazioni calcolate per i 4 esercizi (2016-2019). Per il 2020, si applicheranno le regole generali e la deduzione annuale verrà pure usufruita in tre quote.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 658445/2019

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