Imposte

Patent box, rimborso dei costi per il co-sviluppo del brevetto fuori dalla detassazione

La risposta a interpello 120: i costi sostenuti dal licenziante non si considerano al numeratore del nexus ratio

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di Luca Gaiani

I proventi derivanti da un contratto di licenza e co-sviluppo di un brevetto non entrano tra i redditi agevolati da patent box per la parte riguardante il rimborso dei costi di ricerca e sviluppo del progetto. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 120 del 24 aprile. I costi di ricerca sostenuti dal licenziante neppure si potranno considerare al numeratore del nexus ratio, per la parte coperta da proventi.

La risposta 120 esamina la rilevanza, ai fini della detassazione da patent box, di proventi relativi ad un complesso e articolato contratto di co-sviluppo e licenza di brevetti relativi a prodotti farmaceutici. Il contratto prevede, tra l’altro, una somma pagata dal licenziatario al licenziante a titolo di budget per il «development e regulatory work» cioè al fine di coprire forfettariamente le spese che saranno sostenute dal licenziante allo scopo di ottenere due autorizzazioni internazionali per i farmaci brevettati. L’Agenzia pur riconoscendo che questa somma non sarebbe stata percepita in assenza della titolarità del brevetto, nega che la stessa possa costituire provento rilevante per il calcolo della detassazione da patent box.

Si tratta infatti, a parere delle Entrate, del mero rimborso di oneri che la licenziante sostiene, per conto della licenziataria, in relazione a benefici futuri che si genereranno anche su quest’ultima società. Non si tratta dunque di somme derivanti dalla concessione in uso del bene immateriale esistente, ma dal rimborso di costi di sviluppo del bene e per la eventuale creazione di futuri intangibili.

Questi costi, inoltre, proprio in quanto rimborsati dalla somma sopra indicata, e dunque di fatto non sostenuti dalla licenziante, non possono essere ricompresi nel numeratore del nexus ratio.

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