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Patent box, risultato fiscale da conservare anche per gli anni precedenti

Un'impresa ha optato, a partire dal 2017, per il regime del patent box con ruling obbligatorio per l'uso diretto degli ips (intangible assets), incorporati nei prodotti venduti. In tale situazione, vige il vincolo di complementarietà dei vari ips. Dalla lettura della circolare 36/E del 2015 emergerebbe l'obbligo di calcolare i redditi figurativi (utile o perdita), relativi agli ips incorporati nei prodotti venduti, «una volta esercitata l'opzione per l'anno di imposta», nel caso di specie il 2017. Diversamente dalla lettura della circolare 11 /E del 2016, emergerebbe l'obbligo di calcolare i redditi figurativi anche per i periodi di imposta 2015 e 2016, ove si manifestassero delle perdite da portare in avanti, generando l'abbattimento degli utili da patent box negli anni successivi. Quale deve essere il comportamento corretto nel calcolo delle perdite da patent box?<br/>A. D. – Trani

di Gabriele Ferlito

La domanda

Un'impresa ha optato, a partire dal 2017, per il regime del patent box con ruling obbligatorio per l'uso diretto degli ips (intangible assets), incorporati nei prodotti venduti. In tale situazione, vige il vincolo di complementarietà dei vari ips. Dalla lettura della circolare 36/E del 2015 emergerebbe l'obbligo di calcolare i redditi figurativi (utile o perdita), relativi agli ips incorporati nei prodotti venduti, «una volta esercitata l'opzione per l'anno di imposta», nel caso di specie il 2017. Diversamente dalla lettura della circolare 11 /E del 2016, emergerebbe l'obbligo di calcolare i redditi figurativi anche per i periodi di imposta 2015 e 2016, ove si manifestassero delle perdite da portare in avanti, generando l'abbattimento degli utili da patent box negli anni successivi. Quale deve essere il comportamento corretto nel calcolo delle perdite da patent box?
A. D. – Trani

Il contribuente deve tenere traccia del risultato fiscale relativo all'IP anche per gli anni precedenti all'esercizio dell'opzione quindi, nel caso in esame, anche per gli anni 2015 e 2016. Come precisato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 11/E/2016 (paragrafo 12), il tracciamento del risultato dell'IP “ante opzione” assume rilievo perché potrebbe accadere che per molti anni (in cui si concentrano ingenti investimenti di ricerca e/o di promozione-lancio del prodotto sul mercato) l'IP agevolabile produce ricavi bassi o addirittura nulli, che sono destinati a crescere in modo esponenziale negli anni successivi di “maturazione” dell'IP con l'affermazione del prodotto sul mercato. Tale possibile disallineamento tra il momento di sostenimento dei costi di ricerca e sviluppo ed il momento di effettivo conseguimento dei ricavi relativi all'IP fa sì che, per un corretto funzionamento dell'agevolazione, è necessario tenere memoria del risultato fiscale dell'IP anche negli esercizi in cui l'azienda non aveva ancora generato l'IP ed esercitato l'opzione per entrare nel regime. Pertanto, la perdita del singolo IP, anche per la parte relativa al periodo antecedente alla creazione dello stesso, dovrà essere memorizzata a far data dall'anno 2015 anche se l'impresa non ha ancora optato per il regime agevolato. Così operando, una volta esercitata l'opzione, le perdite “ante opzione” andranno ad abbattere il reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle perdite stesse e senza limitazioni di natura temporale. Solo una volta assorbite le predette perdite, l'agevolazione produrrà i suoi effetti tramite la variazione in diminuzione prevista dalla legge con riferimento al reddito prodotto dall'IP. Si precisa comunque che non sussiste alcun contrasto tra la circolare 11/E/2016 e la precedente circolare 36/E/2015 in tema di perdite da patent box. Semplicemente, la prima circolare prendeva a riferimento il caso in cui l'opzione era esercitata già con riferimento all'anno 2015, mentre il successivo documento di prassi ha ampliato i chiarimenti prevedendo anche l'ipotesi in cui l'opzione venga esercitata in periodi di imposta successivi all'entrata in vigore della normativa.

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