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Patent box, salta l’estensione al know how

di Marco Volante e Umberto Lorenzi

N. 34

Settimana Fiscale

Il “nuovo” Patent Box, o super-deduzione, ha ridisegnato il perimetro dell’agevolazione spettante alle imprese che intendono esercitare l’opzione. Dopo numerosi interventi correttivi, l’ultimo capitolo si è chiuso con il ritiro della proposta emendativa 1.037 al Dl 84/2025, che proponeva l’inclusione del know-how tra il novero degli intangibili agevolabili. Il ritiro della proposta emendativa riporta al centro alcuni interrogativi strutturali: come stimolare e incentivare investimenti in innovazione che generino crescita reale e quali beni agevolare per raggiungere tale obiettivo.

Nuovo Patent Box: brevi cenni

Al fine di sintetizzare l’agevolazione del Patent Box prevista dall’articolo 6 del Dl 146/2021 e successive modifiche si tenga conto in particolare di quanto segue:

  • la deduzione del 110% di taluni costi di ricerca e sviluppo consente un risparmio d’imposta del 30,69 % dei costi sostenuti (in presenza di un’aliquota complessiva Ires ed Irap del 27,9%);
  • gli intangibili agevolabili corrispondono, esclusivamente, a software protetti da copyright, brevetti industriali inclusi brevetti per invenzione, invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione, brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori e disegni e modelli giuridicamente tutelabili (per la definizione di bene intangibile, nonché dei requisiti richiesti per la loro esistenza o protezione, si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione Europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione Europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione);
  • i soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo finalizzate a generare un intangibile agevolabile possono beneficiare della maggiorazione del 110% per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto periodi d’imposta che precedono quello nel corso del quale il bene agevolato ottiene la privativa industriale;
  • è concessa la possibilità di predisporre uno specifico set documentale, ai sensi del Provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022, al fine di non incorrere in sanzioni per infedele dichiarazione (c.d. penalty protection) in caso di contestazione. Tale set, in sintesi, si articola in due sezioni, analogamente a quanto era previsto per l’applicazione del Patent Box secondo il previgente regime in ipotesi di utilizzo diretto dei beni immateriali;
  • possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che si qualifichino come “investitori”. Per quanto qui di interesse, l’investitore è un soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico degli intangibili agevolabili (non necessariamente il proprietario), il quale realizza investimenti in attività rilevanti nell’ambito dell’attività svolta, sostenendone i relativi costi, assumendone i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati. Un soggetto titolare di reddito d’impresa nonché titolare del diritto di sfruttamento dell’intangibile agevolabile non ha diritto di accedere all’agevolazione nel caso in cui non resti inciso dai costi sostenuti per effettuare investimenti in attività rilevanti. Anche nel caso in cui l’attività di ricerca e sviluppo fosse svolta indirettamente, le attività rilevanti devono comunque essere svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore, attraverso il proprio personale, e i contratti devono prevedere che il rischio di insuccesso (sia tecnico che finanziario) sia posto a carico dell’investitore.

Alla luce della sinergia esistente tra il nuovo regime del Patent Box e il credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 1, commi da 199 a 206, legge 27 dicembre 2019, n. 160) l’agenzia...