Imposte

Patent box, sì all’opzione tardiva per lo scudo anti-sanzioni

La sceta per la penalty protection può essere esercitata entro 90 giorni o entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche

di Massimo Bellini e Luca Tortorella

Semplificazioni per i contribuenti, non conformità della documentazione e remissione in bonis. Sono alcuni dei chiarimenti della circolare 28/E/2020 sull’autoliquidazione del patent box, che ha introdotto un regime di penalty protection alternativo al ruling per i contribuenti con utilizzo diretto e facoltativo in caso di utilizzo indiretto.

Semplificazioni
La documentazione patent box può contenere dei rinvii (puntuali) ad altri documenti quali la documentazione di transfer price se il contribuente aderisce agli oneri documentali, oppure a documenti già prodotti durante la procedura di ruling non conclusa con un accordo. È consentito il rinvio alla documentazione di anni precedenti se il contribuente dichiara che non sono intervenuti mutamenti nelle circostanze sottostanti. In tal caso è sufficiente aggiornare i dati finanziari e contabili necessari per il computo dell’agevolazione. Al pari delle procedure di ruling, le analisi di benchmark hanno validità quinquennale.

Più incerte sono le semplificazioni per le Pmi. È previsto che il set documentale può essere semplificato a patto che consenta il riscontro sostanziale del beneficio. Viene fatto l’esempio del sistema contabile che non fornisce segregazioni del conto economico, per cui sono possibili segmentazioni alternative purché spiegabili e riconciliabili. Ulteriori esempi e chiarimenti sarebbero stati di aiuto per delineare meglio gli spazi di semplificazione.

Non conformità della documentazione
La mancanza della documentazione o dei documenti a supporto dei dati contabili ed extracontabili comporta il recupero dell’agevolazione con gli interessi e l’irrogazione di sanzioni. La medesima conseguenza si verifica se i documenti giustificativi non sono veritieri o se non è apposta la marca temporale. Le disposizioni sono applicabili in caso di utilizzo diretto. Al contrario (anche se la circolare non lo specifica) la mancanza della documentazione in caso di utilizzo indiretto dovrebbe comportare solo la disapplicazione della penalty protection ma non il recupero dell’agevolazione se il contribuente ha i requisiti previsti dalla norma in quanto il set documentale «non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione».

In presenza di un quadro informativo completo, le diverse conclusioni dei verificatori sui calcoli ed elementi tra cui deve essere ripartito il profitto residuo non possono pregiudicare l’idoneità. Pertanto, il giudizio dei verificatori deve essere motivato e validato dalla Direzione regionale delle Entrate (Dre) competente in caso di esito negativo motivatamente non condiviso dal contribuente.

Remissione in bonis
L’opzione per la penalty protection può essere esercitata tardivamente, entro 90 giorni ovvero entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo in base all’articolo 2, comma 1, del Dl 16 del 2 marzo 2012 (cosiddetta remissione in bonis), a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e che si abbia autoliquidato e indicato in dichiarazione il beneficio, predisponendo la documentazione con marca temporale. Anche se non specificato la remissione in bonis dovrebbe valere anche per l’opzione di accesso al regime (come già previsto dalla circolare 11/E/2016 per i ruling).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©