Imposte

Patent box, le strade per salvare il vecchio regime

Vari argomenti sostengono la possibilità di optare per il 2020 fino al 30 novembre

di Andrea Tempestini

Uno dei maggiori dubbi sulle nuove norme riguarda quei soggetti che intendono optare per il patent box (o rinnovare una precedente opzione) con decorrenza dal 2020 e, in condizioni normali, vi procederebbero nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2021) in scadenza il prossimo novembre. Questi soggetti, alla data di entrata in vigore del Dl 146 – 22 ottobre – potrebbero non aver esercitato ancora l’opzione, non avendo presentato la dichiarazione.

L’articolo 6, comma 10, secondo periodo, del Dl 146 testualmente attribuisce all’opzione esercitata prima dell’entrata in vigore del decreto l’effetto di consentire l’uscita dal patent box e applicare il nuovo regime. Ragionando al contrario, è stata avanzata la preoccupazione che, in assenza di un’opzione “precoce” per il patent box, dall’impossibilità di transitare opzionalmente al nuovo regime si dovrebbe desumere anche quella di rimanere nel patent box. Una conferma deriverebbe dalla previsione contenuta nel comma 8 dell’articolo 6, per cui le disposizioni di quell’articolo si applicano alle opzioni esercitate dalla data di entrata in vigore: anche le opzioni per il patent box rientrerebbero in questa previsione e, quindi, se esercitate dopo il 21 ottobre scorso rimarrebbero prive di effetto, cadendo in un periodo in cui si applicano le nuove disposizioni, tra cui quella che abroga il regime del patent box.

Una simile interpretazione sarebbe contraria allo spirito di questa disciplina transitoria sotto diversi profili, in quanto:

1 lascerebbe i contribuenti che ancora non hanno optato per il patent box con decorrenza 2020, e sono ancora nei termini per farlo, senza alcuna agevolazione per l’annualità 2020 (non potrebbero, cioè, né applicare il patent box né il nuovo regime, secondo quanto sembra evincersi dalla norma e dalla relazione tecnica);

2 contrasta con la chiara previsione secondo cui il patent box è abrogato dal 2021, per cui esso dovrebbe rimanere attivabile fino al 2020 (a nulla rilevando la circostanza che il termine per procedervi scada il prossimo 30 novembre). In termini più chiari, pare discutibile sostenere che il comma 8 dell’articolo 6 si applichi anche alle opzioni patent box per il 2020, posto che un’altra norma (ossia il comma 10) si occupa (pur se in modo imperfetto) di tale regime disciplinando la decorrenza della sua abrogazione. Nello specifico, essendone prevista l’abrogazione dal 2021, sono le opzioni da esercitare con riferimento a tale anno e a quelli successivi ad essere falcidiate, ma non un’eventuale opzione per il periodo d’imposta 2020 (in qualunque momento esercitata, purché nei termini). Il comma 8 parrebbe da riferire solo all’opzione per il nuovo regime.

3 contraddice la chiara affermazione della relazione tecnica, sulla convivenza tra i due regimi fino al 2024 (annualità che completa il quinquennio di validità di opzioni esercitate con decorrenza 2020), subordinandola al dato accidentale del momento di esercizio dell’opzione, pendente il termine per procedervi.

A questi argomenti si aggiunge quello desumibile, secondo alcuni, dall’ultimo periodo del comma 10. Occupandosi dei contribuenti con un accordo di ruling pendente, tale norma prevede che – laddove essi vogliano transitare al nuovo regime – debbano darne comunicazione alle Entrate. Che senso avrebbe questa norma – si dice – se non quello di consentire anche a chi non abbia ancora esercitato l’opzione per il patent box, ma abbia un accordo di ruling pendente, di rimanere nel vecchio regime? Può essere vero, ma si dovrebbe trattare di un argomento a rinforzo di un principio di carattere generale e non di una condizione per rimanere nel regime; diversamente ne rimarrebbero esclusi coloro i quali non hanno né esercitato l’opzione né presentato istanza di ruling o rinnovo (si pensi ai casi di chi, in alternativa al ruling, intende optare per l’autoliquidazione).

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