Imposte

Patent box, va evitata la disparità di trattamento tra situazioni identiche

Nel passaggio tra il nuovo e il vecchio regime di deduzione

Il nuovo regime di super deduzione, previsto dall’articolo 6 del decreto legge 146/2021, è entrato in vigore venerdì scorso, 22 ottobre, con effetti dal periodo d’imposta 2021. Con la stessa decorrenza, dal 2021, il comma 10 del citato articolo 6 abroga il “vecchio” patent box.

Secondo una prima interpretazione, per godere del patent box anche nel 2020, diventerebbe sempre discriminante l’aver esercitato l’opzione, e quindi aver presentato la dichiarazione per l’anno 2020, prima dell’entrata in vigore del Dl 146, cioè entro il 21 ottobre scorso. In realtà, si stanno già aprendo spiragli per una lettura diversa. Anche perché, persistendo con la lettura restrittiva, si creerebbe una distinzione difficilmente giustificabile tra contribuenti che possono godere del vecchio patent box per il 2020 e contribuenti che non possono, unicamente basata sulla data di comunicazione dell’esercizio dell’opzione (e quindi di presentazione della dichiarazione per il 2020). Su tali basi un contribuente che abbia presentato la dichiarazione con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza ordinaria (30 novembre per la maggior parte delle società con esercizio coincidente con l'anno solare) potrebbe ancora godere del patent box per il 2020. Un contribuente che abbia presentato la dichiarazione, sempre nei termini, ma dal 22 ottobre in poi, non potrebbe invece più beneficiare del vecchio patent box per il 2020. Questo tipo di lettura comporterebbe, de facto, una retroattività della norma e una ingiustificata discriminazione tra contribuenti.

In primo luogo – come già rilevato – tale interpretazione non considera minimamente i principi di civiltà giuridica contenuti nell’articolo 3 dello Statuto del contribuente che, non espressamente derogato, prevede che «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo». Inoltre, il criterio della data di esercizio dell’opzione pare molto debole quale giustificazione di un differente trattamento nei confronti di contribuenti nella medesima situazione di fatto e di diritto. In effetti, la lettura più restrittiva giungerebbe persino al risultato di negare il vecchio patent box per il 2020 a contribuenti che erano legittimamente e tempestivamente in procinto di optare. Con l’ulteriore effetto che chi aveva fatto affidamento sull’agevolazione nei calcoli delle imposte a saldo dovute a giugno/luglio 2021, si troverebbe, ex post, con versamenti carenti.

Al di là di ulteriori questioni di dettaglio relative al coordinamento tra patent box e nuovo regime a partire dal 2021 (primo periodo in cui i due regimi potrebbero effettivamente convivere), che auspicabilmente verranno risolte in sede di conversione o tramite il provvedimento dell’Agenzia (previsto dal comma 7), già sulla base dell’attuale testo normativo dovrebbe potersi concludere che un soggetto che eserciterà l’opzione per il vecchio patent box con la dichiarazione relativa al 2020 nei termini ordinari, potrà godere del vecchio patent box per il 2020.

Per quanto poi riguarda il futuro (in generale dal 2021 in poi), si auspica che in sede di conversione venga assicurata in modo più ampio la coesistenza alternativa dei due regimi quinquennali (patent box e nuovo regime), prevedendo che eventuali abrogazioni del vecchio patent box decorrano al più dal primo periodo d'imposta successivo alla modifica normativa.

In tale direzione spinge non solo l’articolo 3 dello Statuto (secondo cui «relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono»), ma anche un tema legato alle critiche tipicamente mosse dagli investitori al sistema italiano con particolare riguardo all’imprevedibilità dei cambiamenti normativi, ostacolo a piani di lungo periodo e che viene spesso tradotta in un maggior rischio Paese. La soluzione di mantenere i due regimi alternativi, permettendo evidentemente al contribuente di effettuare una scelta (quantomeno per un periodo di grandfathering di qualche anno) consentirebbe di scongiurare queste scontate critiche.

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