Patrimonio netto sotto la lente Oic
Patrimonio netto sotto la lente del documento emanato congiuntamente da Confindustria e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che commenta gli orientamenti contabili dell’Oic, illustrando anche i connessi profili fiscali e giuridici.
Le novità in materia di bilancio introdotte dal decreto legislativo 139/2015 hanno inciso significativamente sulla classificazione e sul contenuto delle voci del patrimonio netto e sulla loro movimentazione.
Innanzi tutto, nella classificazione delle voci debuttano la «Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi» e la «Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio».
Tuttavia, la prima riserva che riguarda gli strumenti finanziari derivati, non è inclusa nello schema di stato patrimoniale delle micro-imprese che hanno il divieto di applicare le norme relative a tali strumenti.
Aumenti di capitale
Il Codice civile vieta di menzionare negli atti della società l’aumento di capitale sociale sino all’iscrizione dello stesso nel registro delle imprese: pertanto, l’Oic 28 prevede che gli importi sottoscritti siano rilevati nella voce «Altre riserve, distintamente indicate».
Se l’aumento è scindibile, situazione che si verifica quando l’aumento di capitale è effettuato nei tempi definiti dalla delibera anche in assenza di una integrale sottoscrizione, si utilizza il sottoconto «Versamenti in conto aumento del capitale sociale» girato, al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese, nel Capitale sociale.
Conversione dei prestiti obbligazionari
La contabilizzazione di tali operazioni è stata modificata dal decreto legislativo 139/2015 che prevede la separata contabilizzazione del contratto derivato (opzione di conversione) e del contratto primario (debito). Prima si determina il fair value del contratto primario, attribuendo poi il valore che residua al contratto derivato, contabilizzato in una riserva.
Il documento propone un esempio numerico e le relative scritture contabili.
Operazioni tra società e soci e infragruppo
La rinuncia del credito da parte di un socio, motivata dal rafforzamento patrimoniale della società, comporta l’imputazione diretta del debito nelle «Altre riserve» del patrimonio netto: medesimo discorso se la rinuncia è motivata dalla copertura di una perdita.
Con riferimento ai finanziamenti infragruppo a tasso zero o non di mercato effettuati con finalità di rafforzamento patrimoniale, i principi contabili prevedono l’attualizzazione con imputazione del relativo effetto, per la società finanziata, nel patrimonio netto e, per la società finanziatrice, in aumento della partecipazione. Tuttavia, nella realtà, si presentano fattispecie anche diverse da quella del rafforzamento patrimoniale: di conseguenza è auspicabile che ogni finanziamento soci sia oggetto di specifica analisi, utile a verificare se le soluzioni proposte dai principi contabili Oic 15 e 19 siano compatibili con lo specifico caso.
In mancanza totale della previsione di una scadenza per il rimborso del finanziamento, il redattore del bilancio, rilevata l’impossibilità di procedere all’applicazione del costo ammortizzato, dovrebbe chiedersi alla fine di ciascun esercizio quali sono le ragioni del finanziamento concesso al socio così da rendere possibile una più puntuale definizione dello stesso: debito o riserva di patrimonio netto.
Operazioni sulle azioni proprie
L’acquisto di azioni proprie è rilevato a diretta riduzione del patrimonio netto. La norma è retroattiva e riguarda anche le azioni proprie già in portafoglio acquistate in esercizi precedenti il 2016, anno di prima applicazione del decreto legislativo 139/2015: in tal caso, è possibile ripristinare la riserva originaria, per esempio con la scrittura «Riserva azioni proprie in portafoglio a Riserva straordinaria».
Negli esercizi successivi, tutte le operazioni sulle azioni proprie (annullamenti, cessioni) hanno un impatto sul patrimonio netto e comportano pertanto incrementi/decrementi dello stesso.
Il documento rammenta che le azioni proprie in portafoglio non sono soggette a valutazioni e, di conseguenza, neppure a svalutazioni: tuttavia, nel caso di riduzione significativa del valore, suggerisce di darne informazione nella relazione sulla gestione, specificando l’effettivo valore delle azioni possedute oltre al valore nominale delle stesse (articolo 2428, comma 3, n. 3).
Le linee guida sul patrimonio netto elaborate da commercialisti e Confindustria