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Patrimonio valutato da notaio o revisore

di Gabriele Sepio

Il ruolo dei professionisti negli adempimenti legati al funzionamento del nuovo Registro unico nazionale (Runts) è un aspetto piuttosto importante su cui la circolare del Cndcec sulla riforma del Terzo settore fornisce alcune indicazioni utili. In particolare, il documento ribadisce la necessità per gli Ets di “aggiornare” le informazioni di carattere generale (per esempio sezione del Runts, denominazione, codice fiscale, forma giuridica) nonché di provvedere al deposito di alcuni atti (come bilancio esercizio, deliberazioni relative alle operazioni straordinarie) in via telematica (articolo 20 del Dm 106/2020).

È proprio con riferimento a tali adempimenti che il Cndcec chiarisce quali siano i soggetti titolati. Potranno, infatti, depositare le informazioni di base, nonché gli ulteriori documenti, il rappresentante legale dell’Ets o quello della rete associativa oppure o uno o più amministratori abilitati dall’ente. L’organo di controllo, se esistente, potrà invece sostituire quello amministrativo nel caso in cui quest’ultimo risulti inadempiente. Così come potrà essere previsto l’intervento di un notaio, che subentra nell’obbligo di deposito, per la modifica dell’atto costitutivo, per la deliberazione sulle operazioni straordinarie o per lo scioglimento di enti muniti di personalità giuridica. I commercialisti iscritti nella sezione A dell’Albo, invece, potranno depositare gli atti, ma non aggiornare le informazioni, munendosi di apposito mandato da parte del legale rappresentante dell’ente.

Alcuni interessanti chiarimenti riguardano il riconoscimento della personalità giuridica al fine di rafforzare la tutela nei confronti dei rappresentati legali degli enti. Un obiettivo che, con la riforma assume particolare interesse sia per la velocizzazione dell’iter che per il patrimonio minimo richiesto (30mila per le Fondazioni e 15mila per le associazioni). Spetta al notaio valutare l’adeguatezza del patrimonio degli enti neocostituiti tenendo conto di alcuni parametri. Più nello specifico, se il patrimonio ha natura monetaria, la sua sussistenza dovrà risultare da apposita certificazione bancaria o da deposito effettuato sul conto corrente del notaio. Se si tratta di beni diversi dal denaro, la composizione dovrà risultare da apposita relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori.

Nel caso di un ente già esistente e che richieda la personalità giuridica al momento dell’iscrizione al Runts, sulla scorta dell’orientamento del Consiglio notarile di Milano (massima 5/2021), per la verifica patrimoniale è richiesta la presentazione di una relazione giurata da parte di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni. Nel caso degli enti già iscritti al Runts che decidano di chiedere successivamente la personalità giuridica, il documento richiama, invece, la massima numero 3 del Consiglio notarile di Milano, stando alla quale la verifica dovrà essere effettuata dal notaio sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati.

In attesa dei chiarimenti ufficiali, sul punto occorrerà tenere conto, ai fini della valutazione del patrimonio, delle maggiori garanzie assicurate dalla presenza di organi di controllo composti da revisori legali.