Diritto

Pegno non possessorio, con il registro telematico più chance di credito

Il decreto attuativo fa riferimento anche a marchi, brevetti e diritti di proprietà industriali o intellettuali

di Valerio Vallefuoco

Il decreto 114/2021 del ministero dell’Economia di concerto con quello della Giustizia (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 10 agosto) ha finalmente istituito in Italia il registro dei pegni mobiliari non possessori. L’istituto - previsto dall’articolo 1 del Dl 59/2016 - prevede la innovativa facoltà per il nostro ordinamento di costituire in pegno beni determinabili o determinati e senza necessità di privarsi del possesso degli stessi, a garanzia dei soli crediti inerenti all’attività d’impresa. Con la legge di conversione 119/2016 è stata estesa la misura anche alla garanzia su crediti concessi a terzi.

Ora con il regolamento, che fissa le tappe per la concreta realizzazione nei prossimi mesi, anche l’Italia fornisce agli imprenditori un agile e innovativo strumento per il finanziamento delle imprese. In questo senso il paragone può essere fatto sui modelli di garanzia flottante (floating charge) utilizzati già dagli anni Novanta nel sistema anglosassone. Nel nostro ordinamento la valida costituzione del pegno richiedeva sempre lo spossessamento del bene da parte del debitore, ora si amplierà quindi la possibilità di accesso al credito per gli imprenditori, poiché sarà consentito dare a garanzia di un credito, richiesto per le attività di impresa, un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro), senza il necessario e tradizionale spossessamento. Con questa modalità sarà quindi possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno anche per poterlo trasformare e/ sostituire con beni analoghi facendo una sorta di rotazione tesa alla produzione. l beni verranno dati in pegno in base ad atti costitutivi e iscritti al Registro dei Pegni mobiliari non possessori per garantire l’opponibilità verso i terzi. Interessante nel contenuto del decreto anche il riferimento ai marchi, ai brevetti ed ai diritti di proprietà industriali o intellettuali, nonché alle azioni ed alle partecipazioni poiché il legislatore con questo provvedimento avendole incluse tra i possibili beni soggetti a registrazione ha così superato molte perplessità espresse dai primi commentatori della norma. Innovativa anche la modalità di costituzione degli atti costitutivi dei nuovi pegni che oltre ai tradizionali atti pubblici, scritture private autenticate o accertate giudizialmente ed ai provvedimenti del tribunale prevede anche i contratti sottoscritti digitalmente dalle parti.

Il registro dei pegni non possessori sarà gestito dalle Entrate con la vigilanza del ministero della Giustizia. Il registro sarà totalmente telematico. È prevista la possibilità per le parti di redigere l’atto di pegno contestualmente alla domanda, apponendo le relative firme digitali. Viene istituito presso l’Agenzia l’ufficio unico nazionale del conservatore del registro pegni con sede a Roma, il cui direttore (nominato dal direttore delle Entrate) avrà il compito di verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e il contenuto dell’atto costitutivo. L’Ufficio permetterà al pubblico l’effettuazione di visure e la richiesta di copie e certificati con modalità informatiche.

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