Controlli e liti

Pegno su quote di una Srl, imposta di registro sulla somma garantita

La Cassazione si allinea agli uffici fiscali di Roma e Milano. L’aliquota dello 0,5% non è calcolata sul valore nominale o venale

All’atto istitutivo del pegno su quote di Srl, concesso da un soggetto diverso dal debitore, si applica l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5 per cento calcolata sulla base imponibile rappresentata non dal valore nominale della quota né dal valore venale della quota, ma dalla somma garantita dal pegno. Lo stabilisce la Cassazione che, con le ordinanze 9377 e 9378 del 22 marzo 2022, affronta questa materia probabilmente per la prima volta.

Fino a pochi anni fa, il contratto di pegno veniva prevalentemente tassato prendendo a riferimento il valore nominale della quota di Srl gravata dal pegno. Senonché, nel 2016, con una svolta interpretativa effettuata all’unisono dagli uffici dell’agenzia delle Entrate di Milano e Roma, la tassazione del pegno è stata basata non più sul valore nominale della quota ma sul valore della garanzia prestata: il precedente orientamento venne mutato a Milano in modo informale (dopo l’emanazione, senza preavviso, di un accertamento di maggiore imposta su un atto presentato per la registrazione), Roma si espresse con una nota della Direzione regionale (datata 16 maggio 2016 e protocollata con il n. 37916/2016: si veda Il Sole 24 Ore del 20 agosto 2016).

Soluzione efficiente a livello sistematico? Probabilmente no, perché sospinge ad abbandonare la soluzione del pegno su quote per privilegiare quella del pegno su azioni (trasformare una Srl in Spa è, in linea di massima, un’operazione facile, breve e poco costosa), il quale, tra l’altro, potendo essere istituito con una mera girata sul titolo (e non con un contratto da sottoporre necessariamente a registrazione), non è nemmeno da registrare. Insomma, se si voleva far cassa, è probabile che si sia invece raggiunto un risultato esattamente contrario.

La concessione del pegno è soggetta all’imposta di registro (in base all’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro): in misura fissa (200 euro), nel caso del pegno concesso dal soggetto debitore; in misura proporzionale, con l’aliquota dello 0,5%, nel caso del pegno concesso da un soggetto diverso dal debitore. La base imponibile di questa aliquota (in base all’articolo 43, comma 1, lettera f, del Dpr 131/1986), è dunque rappresentata «dalla somma garantita»; ma «se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita».

Scrivendo la norma in questione con riferimento al pegno «in danaro o in titoli», evidentemente il legislatore ha pensato a un pegno avente a oggetto beni che avessero una valutazione “di mercato”, facilmente rilevabile. Partendo da questo presupposto, la filosofia della norma è, dunque, quella di prendere in considerazione il valore del bene dato in pegno, se inferiore al valore del debito, poiché, in caso di esecuzione forzata, non si può infatti ricavare dalla vendita del bene dato in garanzia un prezzo superiore al suo valore corrente (quindi, non sarebbe rispondente a un criterio di capacità contributiva sottoporre a tassazione il valore del debito qualora il valore della garanzia sia sicuramente inferiore). Pertanto, se per un debito di valore 100 sia dato in pegno un bene di valore 130, la base imponibile è 100; però, se la garanzia sia data con pegno di denaro o di titoli, e questi beni valgano, in ipotesi, 80, la base imponibile è di 80.

Tra l’altro, quando la norma in questione parla di «valore dei titoli» tout court, non specifica se si tratti del par value (o valore nominale del titolo), del book value (e cioè considerando il patrimonio netto contabile) oppure del fair value e, quindi, del valore di mercato. Sembrerebbe abbastanza inevitabile concludere in quest’ultimo senso: senonché, nella disciplina dell’imposta di registro manca una norma che permetta all’ufficio di rettificare il valore dichiarato per i titoli dati in pegno.

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