Imposte

Pensioni svizzere del secondo pilastro tassate al lordo delle imposte estere

La risposta a consulenza 2/2020 delle Entrate indica i requisiti per l’applicazione della ritenuta dl 5%

di Antonio Longo

Le pensioni svizzere del «secondo pilastro» sono tassate al lordo delle imposte estere con ritenuta del 5% dall’intermediario che interviene nella riscossione. Così si è espressa l’agenzia delle Entrate con la risposta 2/2020 del 20 febbraio all’istanza di consulenza giuridica presentata da un’associazione.

Con il Dl 50/2017 è stato disciplinato il regime fiscale italiano delle somme corrisposte dalla previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità («secondo pilastro» o Llp). Il decreto ha introdotto il comma 1-bis dell’articolo 76 della legge 413/1991, secondo cui le somme corrisposte in Italia in relazione al secondo pilastro e maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera sono assoggettate alla ritenuta unica del 5 per cento stabilita dal precedente comma 1 anche per le rendite corrisposte dall’assicurazione svizzera per invalidità, vecchiaia e superstiti («primo pilastro» o Avs). La ritenuta è a titolo di imposta, con conseguente esonero dagli obblighi di dichiarazione per i soggetti interessati. In altri termini, il regime fiscale del secondo pilastro previdenziale svizzero è stato equiparato a quello applicabile al primo pilastro, in quanto per entrambe le categorie di proventi si prevede una ritenuta a titolo definitivo del 5 per cento (prima della novella, la tassazione in questa misura era prevista solo nell’ambito della cosiddetta voluntary disclosure).

Tuttavia, mentre per le rendite Avs la ritenuta è operata dagli istituti di credito “convenzionati” per il cui tramite sono pagate le pensioni, per le prestazioni Lpp - direttamente erogate ai beneficiari mediante accredito sui conti correnti italiani - la norma stabilisce che la ritenuta debba essere effettuata da qualunque intermediario finanziario che «interviene» nel pagamento. In questo contesto, l’associazione istante ha chiesto chiarimenti sulle modalità di applicazione delle ritenute, rappresentando che il pagamento a favore di un proprio cliente potrebbe non sempre essere individuato come prestazione Lpp e, inoltre, l’intermediario potrebbe non essere in grado di determinare correttamente la base imponibile per carenza di informazioni.

Ebbene, secondo l’Agenzia, la differente formulazione normativa implica che, diversamente da quanto avviene per le rendite Avs, per il secondo pilastro la ritenuta deve essere applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari decidono di far accreditare le pensioni. Ciò nella misura in cui venga conferito all’intermediario un incarico “alla riscossione” da parte del soggetto erogante o percipiente. In particolare, il soggetto che conferisce l’incarico dovrà fornire all’intermediario tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da tassare, che dovrà essere parametrata al valore lordo della prestazione (i.e. senza considerare eventuali imposte pagate all’estero).

Secondo l’Agenzia, queste conclusioni valgono anche nell’ipotesi in cui le somme del secondo pilastro transitino direttamente sui conti correnti «dedicati» che i notai sono tenuti ad aprire (ex legge 147/2013) per farvi confluire le somme dovute dal beneficiario della prestazione pensionistica che voglia acquistare un immobile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©