Imposte

Per il 2020 rimborsi anche per i crediti non compensati

Le novità del dl Rilancio sull’uso dei crediti fiscali. Resta la preventiva indicazione oltre i 5mila euro

Rimborsi di tributi 2020 erogati senza preventiva compensazione con debiti iscritti a ruolo, eliminazione della verifica anticipata in caso di pagamento da parte di una pubblica amministrazione ed innalzamento ad 1 milione di euro della soglia di compensazione orizzontale. Queste alcune delle novità in materia di utilizzo dei crediti fiscali inserite nella bozza del Dl “Rilancio”.

La prima disposizione consiste nella disapplicazione, per i rimborsi dell’anno 2020 della compensazione con le iscrizioni a ruolo e cioè la procedura di cui all'articolo 28-ter del Dpr 602/1973; lo scopo della norma è di immettere liquidità nel sistema economico. La procedura prevede che, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, se il beneficiario risulta avere debiti fiscali iscritti a ruolo, l’Agenzia trasmette la segnalazione all’agente della riscossione, mettendo a disposizione dello stesso, le somme da rimborsare.

Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione sospende le azioni di recupero delle somme a debito e notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo; se entro 60 giorni il beneficiario accetta la proposta, l’agente della riscossione riversa le somme entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo. Nel caso in cui il beneficiario rifiuti la proposta oppure non dia tempestivo riscontro, l’agente comunica all’Agenzia delle entrate la mancata adesione alla proposta di compensazione e, contestualmente, vengono meno gli effetti della sospensione delle azioni esecutive.

Il Dl Rilancio prevede la sospensione di questa procedura; pertanto i rimborsi nell’anno 2020 saranno erogati anche nel caso di debiti iscritti a ruolo e senza compensazione con le somme dovute.

Sospesa anche la procedura di cui all’articolo 48-bis del Dpr n. 602/73 così che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle Pa anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento.

Altra interessante novità è che, a decorrere dal 2020, i crediti potranno essere usati in compensazione orizzontale nel limite di 1 milione per anno solare, in luogo degli attuali 700.000. Come noto, la compensazione “orizzontale”, prevista dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997, consiste nell’utilizzare crediti di imposta per il pagamento di tributi e contributi anche di natura diversa (Iva con Ires, ad esempio). Questo tipo di compensazione (a differenza di quella “verticale”, ovvero tra crediti della stessa natura) è soggetta al limite posto dall’articolo 34 della Legge 388/2020 il quale prevede che il limite massimo di crediti di imposta e contributi compensabili sia pari a 700.000 euro; il Dl Rilancio prevede l’innalzamento di questa somma ad 1 milione; il limite si riferisce ad ogni singolo anno solare.

Si ricorda, infine, che non è stata prevista alcuna norma circa il momento di utilizzo del credito per il quale, quindi, occorre attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per le somme di importo superiore a 5.000 euro.

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