Per le agevolazioni prima casa è il solo acquirente a dover spostare la residenza
Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/72 o articolo 1, Tariffa, Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa di 50 euro cadauna), si applicano a condizione che nell’atto di compravendita l’acquirente dichiari:
■ di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
■ di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso usufrutto abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
In particolare, l’immobile deve essere ubicato: nel comune di residenza dell’acquirente ovvero nel comune in cui, entro 18 mesi l’acquirente stabilirà la propria residenza.
L’acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
— le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto siano false;
— non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto;
— vende o dona l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta il recupero dell’imposta nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’imposta, oltre gli interessi di mora. Nel caso di specie la vendita del 50% della casa alla moglie, in separazione dei beni, prima del decorso dei cinque anni dall’acquisto non comporta la decadenza per le agevolazioni sul primo acquisto perché il venditore riacquista entro un anno un’altra abitazione in cui vi è l’obbligo di residenza del proprietario e non anche di tutta la famiglia. In conclusione trattandosi di riacquisto è necessario trasferire in essa la residenza ma è sufficiente del proprietario e non anche dell’intero nucleo familiare (abitazione principale del proprietario che fruisce delle agevolazioni fiscali).
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