Per gli atti notarili serve il conto dedicato. Le novità della legge sulla concorrenza
In presenza di atti notarili, le somme possono essere versate al notaio che le sbloccherà una volta verificatesi la condizione prevista in atto.
La legge sulla concorrenza, n. 124 del 2017, è intervenuta anche sulla gestione delle somme da parte del notaio, in presenza, naturalmente, di atti da lui redatti.
Viene, infatti, stabilito che il notaio è tenuto al versamento, su un apposito conto corrente dedicato e a lui intestato, dell'intero prezzo o del corrispettivo ovvero del saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate a estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se ciò viene richiesto anche da una sola delle parti coinvolte nell'atto.
Si tratta di una norma di natura cautelativa, che vuole evitare che la parte avente causa, quale ad esempio il cessionario di un atto di compravendita immobiliare, possa subire un danno per effetto di altre transazioni avvenute prima e a lui sconosciute.
Tali somme, stabilisce sempre la norma, costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello personale del notaio, di modo da tutelare le parti. Tali somme sono altresì escluse dalla successione dello stesso notaio, o altro pubblico ufficiale, e dal regime patrimoniale della sua famiglia. Esse non possono nemmeno essere oggetto di pignoramento da parte di terzi.
Le somme ricevute potranno essere consegnate dal notaio alla parte destinataria delle stesse, ossia alla parte dante causa, qualora, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto, venga appurata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli «ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti».
Viene disposto, dunque, che se all'interno dell'atto le parti hanno sostanzialmente inserito una condizione sospensiva, nel momento in cui tale condizione si dovesse avverare, il notaio è tenuto a svincolare la somma di cui si è detto solo nel momento in cui gli viene fornita la prova dell'avveramento della condizione stessa, che deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o secondo le modalità eventualmente convenute dalle parti stesse, all'interno dell'atto.
Dal conto dedicato il notaio può «recuperare» le somme eventualmente anticipate con fondi propri.
Si ricorda altresì che sul conto dedicato il notaio può altresì versare, come stabilito dal comma 63 dell'articolo 1, della legge di stabilità per il 2014, tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria.
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