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Per attuare il Pnrr meno deleghe e più decreti legge

Servono manovre incisive ed immediate per rendere davvero effocaci le riforme del Fisco e della giustizia previste dal piano

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di Enrico De Mita

Nella materia tributaria in tempi d’emergenza non solo il contribuente, ma in primis lo Stato, necessitano di incisività d’azione. Interesse fiscale e tutela del contribuente sono entrambi coinvolti dalle garanzie costituzionali e in modo unico nell’attuazione del Pnrr. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non può essere affidato, come si è scritto, principalmente a leggi delega, per quanto organiche e caratterizzate da termini stringenti e principi di delega sufficientemente dettagliati. Rappresenta un errore di impostazione pretendere – proprio ora – di evitare per quanto possibile il ricorso a decreti legge.

Pensare di dotare la macchina del Pnrr di un deceleratore anziché di un acceleratore espone l’interesse dello Stato e prima ancora dei contribuenti al rischio di perdere risorse che – è bene ricordare – sono solo potenziali e attribuibili, e non ancora attribuite. C’è un richiamo a una prova di efficienza e organizzazione senza precedenti, rispetto al quale servono prima di tutto modalità operative per attuare immediatamente le strategie in campo, specifiche per i mezzogiorni del territorio nazionale. Occorre tornare alla forza statutaria delle norme ben fatte, anche puntuali, soprattutto applicabili immediatamente. Penso alle Zone economiche speciali e alle zone franche montane da istituire su tutto il territorio nazionale, alla attuazione della strategia nazionale per le montagne italiane e per le green community, con la valorizzazione di un nuovo rapporto tra territori che attraversa tutte le missioni del Pnrr.

È uno di quei casi in cui l’esecutivo deve fare fino in fondo il suo compito, utilizzando gli strumenti che la Costituzione offre. Senza tema di smentita, il Pnrr impone, per la prima volta nella storia repubblicana, una capacità di risposta che trova soprattutto nel decreto legge lo strumento costituzionale ideale, coordinato – anche – con decreti delegati: presupposti, funzioni e iter formativo esaltano l’idoneità elettiva del decreto legge a un’azione incisiva immediata. Una volta tanto è giustificato costituzionalmente l’uso del decreto legge; mentre si è stati troppo abituati al suo abuso. Nella specie, risultano integrati i presupposti di necessità ed urgenza ex articolo 77 della Costituzione.

Gli interventi più urgenti

Tra i problemi indifferibili e urgenti, in tempo di emergenza, i quali reclamano un intervento immediato e incisivo, soprattutto con decreto – legge, vanno iscritti anche alcuni puntuali interventi: già ho scritto dell’Imu sugli impianti idroelettrici nei comuni montani; e, in generale, alle compensazioni della funzione di salvaguardia degli equilibri e di gestione del territorio da parte degli Enti locali, impegnati nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella manutenzione del patrimonio, nel presidio e nella tutela dell’ambiente a vantaggio dell’intera collettività, tutte tematiche che attraversano le sei missioni del Pnrr.

Il fisco

Risulta di grande respiro l’idea di una riforma fiscale strutturale nella prospettiva infine nuova del diritto tributario come pietra angolare dello Stato di diritto e propulsore della competitività del sistema produttivo.

Mi accontenterei, però, di vedere immediatamente chiariti – con norma ad hoc – alcuni punti esiziali tradotti dalla più recente prassi dell’Agenzia e giurisprudenza della Cassazione. La Suprema corte appare sempre più sovrastata da una mole ingestibile di ricorsi, dovuti non tanto all’ipertrofia contenziosa dei contribuenti, ma all’inadeguatezza delle risposte ricevute nei due gradi di merito, nonostante il lodevole volontariato delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Ciò non riguarda solo le cause bagatellari per importo economico. Sulle clausole penali tassate con l’imposta di registro fissa, basterebbe una esclusione con norma espressa che chiarisce che le clausole penali non possono essere oggetto di tassa fissa di registro, e avremmo risparmiati migliaia di ricorsi da duecento euro l’uno, nei quali tuttavia si estremizza l’illogicità reiterata di alcune posizioni interpretative delle Entrate. Le aberrazioni interpretative non si risolvono salomonicamente con la revisione della mediazione tributaria, ma con il vincolo di norme puntuali che rimuovono dubbi e arbìtri.

Gli accertamenti senza fine

Ciò riguarda anche vicende molto rilevanti per le imprese che si trovano esposte – sembra indefinitamente – ad accertamenti sugli oneri pluriennali (Sezioni Unite 8500/2021), ivi essendo implicati anche i termini di accertamento per perdite e plusvalenze. Così, confondendo l’autonomia del periodo d’imposta con l’indefinitezza dei termini per l’accertamento, si premia l’inefficienza degli uffici e si legittima la ripresa a tassazione di un segmento che non attiene più all’accertamento, ma all’esecuzione contabile di un presupposto definitivamente acquisito e non più modificabile. Ancora la giungla applicativa dello svolgimento delle udienze tributarie in forma scritta obbligata porterà a una nuova devoluzione alla Cassazione della questione.

Anche la mediazione tributaria non è effettiva: non servono grandi riforme; basta che non sia affidata all’agenzia delle Entrate, ma a un mediatore terzo. Anche in questo caso si può provvedere senza indugio.

Occorre immediatamente correggere l’articolo 360, comma 1, n. 5, del Codice di procedura civile, ritornando a sindacare in Cassazione la motivazione delle sentenze, esigenza particolarmente avvertita per quelle tributarie.

In questi casi, a fortiori in stato d’emergenza, sono richiesti interventi con norme puntuali, da mettere a regime nel 2021 e che preluderanno alle futuribili norme quadro, quando arriveranno; se arriveranno.

La mancata soluzione di nodi problematici porta con sé un’applicazione distorta del prelievo fiscale, anche nel disconosciuto collegamento del prelievo all’uso del territorio e dell’ambiente. Confusione e incertezza si traducono in mancanza di competitività. Gli altri Stati l’hanno già capito da tempo.