Sul fronte Iva, ad oggi tale attività viene considerata esclusa purché (i) effettuata nella sede istituzionale; (ii) strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; (iii) rivolta soltanto ai soci, associati e partecipanti dell’associazione. Dal 1° gennaio 2026 non tutte le entrate derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno qualificarsi come esenti, potendovi rientrare le sole prestazioni rese, a favore di persone indigenti...

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