Controlli e liti

Per la Cassazione prescrizione «lunga» per i crediti erariali della cartella non impugnata

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di Roberto Bianchi e Luca Procopio

La VI sezione civile della Corte di cassazione, attraverso le recenti ordinanze 10549 e 10547 del 15/04/2019, oltre a riconfermare il proprio orientamento maggioritario sulla prescrizione decennale dei crediti erariali accolti in una cartella di pagamento non impugnata (c’è però un recente precedente contrario costituito dalla sentenza 30362/2018), sancisce espressamente che anche le sanzioni amministrative esposte nella menzionate cartella incorrono nel termine prescrizionale decennale e analoga sorte dovrebbe concernere anche gli interessi correlati agli anzidetti tributi.
La presa di posizione assunta dalla Suprema Corte nelle ordinanze in esame lascia molto perplessi in quanto, sul tema in questione, il diritto positivo sembra non dare adito ad alcun dubbio interpretativo: l’articolo 20, comma 3 , primo periodo del Dlgs 472/1997 sancisce infatti che «Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» mentre l’articolo 2948, n. 4), Codice civile prevede la prescrizione quinquennale de «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» tanto è vero che è da tempo che la giurisprudenza di legittimità, proprio in forza delle norme citate, ha statuito la prescrizione quinquennale sia delle sanzioni amministrative (ex multis Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 12936/2016) sia degli gli interessi connessi al tributo erariale (ex multis Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 17020/2014).
Tuttavia, a destare maggior perplessità è l’argomentazione con la quale le ordinanze 10549 e 10547 escludono la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative connesse al tributo erariale, esposte con il medesimo in una cartella di pagamento non impugnata. Nello specifico, si afferma che «La sentenza impugnata non risulta peraltro conforme a diritto neppure con riguardo all’affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (Cassazione, Sezioni Unite, n. 25790/2009, Cassazione n. 8814/2008)».
Tuttavia, i richiami espressi alla sentenza n. 8814/2008 della Sezione lavoro della Corte Suprema e alla sentenza n. 25790/2009 delle Sezioni Unite civili della medesima Corte Suprema non sembrano pertinenti in quanto, nella prima sentenza si controverteva in tema di prescrizione delle sanzioni irrogate in relazione all’omesso versamento di contributi previdenziali a cui non è applicabile il citato articolo n. 20 del Dlgs 472/1997 e nella seconda il Collegio di legittimità, chiamato a esprimersi sul termine prescrizionale applicabile alle sanzioni amministrative Iva irrogate con un atto amministrativo confermato da una sentenza passata in giudicato, ha statuito chiaramente che «se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’articolo 20 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario».
Il tenore letterale del passaggio riportato della sentenza n. 25790/2009 delle Sezioni Unite non pare possa pertanto essere letto nel senso deciso dalle ordinanze 10549 e 10547 del 15 aprile 2019 in quanto, a ben vedere, la sentenza n. 25790/2009 delle Sezioni Unite potrebbe essere utilizzata per sostenere che, in presenza di avvisi di accertamento o cartelle di pagamento non impugnati, il termine unitario per la riscossione dell’obbligazione principale e accessoria è di cinque anni.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 10549 del 15 aprile 2019

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 10547 del 15 aprile 2019

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