Per le compensazioni infrannuali necessario sempre il visto
Il visto di conformità è obbligatorio in tutti i casi in cui l’istanza, attraverso la quale viene «chiesto» di poter compensare il credito Iva infrannuale, indica un importo superiore a 5mila euro annui, anche se dopo aver presentato l’istanza stessa il contribuente non ponga in essere alcun effettivo utilizzo in compensazione del credito.
È bene ricordare che con riferimento alle compensazioni, il Dl 50/2017 convertito nella legge 96/2017 ha previsto il rilascio del visto di conformità ovvero, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo, all’interno dell’istanza che richiede la compensazione del credito Iva infrannuale, qualora i contribuenti intendano utilizzare crediti per importi superiori a 5mila euro annui. Si tratta di un’ulteriore restrizione, visto che il limite è stato notevolmente ridotto rispetto a quello precedentemente stabilito in euro 15mila.
Evidenziando che, per quanto concerne le start up innovative, il limite di euro 5mila appena indicato viene innalzato a euro 50mila, la nuova soglia di euro 5mila riguarda sia le compensazioni di credito Iva cosiddetto annuale sia le compensazioni che riguardano il credito Iva cosiddetto infrannuale.
Con la risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017, l’agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di fornire alcune precisazioni proprio in tema di utilizzo in compensazione «infrannuale» del credito Iva per importi superiori a euro 5mila.
È stato chiesto infatti, alla luce del fatto che il visto o la firma sostitutiva vanno rilasciati qualora, nell’anno, si compensi un credito Iva superiore a euro 5 mila, se il visto di conformità sull’istanza di compensazione infrannuale, presentata attraverso il modello Iva TR, vada apposto solo al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione del credito per un importo superiore a 5mila euro e se il limite di euro 5mila, per l’apposizione del visto di conformità, debba essere calcolato tenendo conto dei precedenti crediti trimestrali semplicemente indicati in altre istanze o solo se tale credito è stato effettivamente utilizzato.
L’agenzia delle Entrate, attraverso la citata risoluzione, fa presente immediatamente che il visto di conformità è obbligatorio in tutti i casi in cui l’istanza, attraverso la quale viene «chiesto» di poter compensare il credito Iva infrannuale, indica un importo superiore a 5mila euro annui, anche se dopo aver presentato l’istanza il contribuente non ponga in essere alcun effettivo utilizzo in compensazione del credito.
Viene sottolineato, infatti, che, a differenza di quanto avviene con la dichiarazione Iva annuale che deve essere in ogni caso presentata, l’istanza infrannuale è presentata «spontaneamente» dal contribuente solo qualora egli voglia chiedere a rimborso o, appunto, in compensazione, il credito Iva maturato nel periodo e sempre che ricorrano, naturalmente, i requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972.
Mentre a seguito di dichiarazione annuale Iva, non può essere noto al contribuente se utilizzerà il credito Iva in compensazione verticale ovvero in compensazione orizzontale, con la presentazione dell’istanza infrannuale con richiesta di compensazione, il contribuente è già a conoscenza dell’utilizzo del credito solo per compensazione orizzontale. Da ciò ne deriva la necessità di apporre, in ogni caso, il visto di conformità.
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