Imposte

Per definire il luogo di abitazione valgono i criteri Ocse

immagine non disponibile

di Davide Cagnoni e Angelo D’Ugo

Dopo le modifiche introdotte dall’articolo 5 del decreto crescita (Dl 34/2019) possono ora accedere alle nuove versioni delle agevolazioni previste dall’articolo 16 del decreto legge 147/2015 per i “lavoratori impatriati” e dell’articolo 44 del decreto legge 78/2010 per i docenti e i ricercatori anche i cittadini italiani non iscritti all’Aire che rientrano in Italia dal 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato in base a una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento.

La residenza in un altro Stato su base convenzionale nel medesimo periodo permette inoltre ai lavoratori impatriati, ai docenti e ai ricercatori non iscritti all’Aire rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 di beneficiare delle disposizioni previste dai rispettivi regimi agevolativi nella versione vigente al 31 dicembre 2018.

Con le nuove disposizioni, quindi, assumono un ruolo importante i parametri di individuazione della residenza definiti dalle convenzioni stipulate dall’Italia, sia per chi intende trasferirsi in Italia dal prossimo periodo d’imposta, sia per chi è già rientrato senza avere l’iscrizione all’Aire nel periodo di permanenza all’estero.

L’Italia ha adottato in linea generale lo standard di convenzione bilaterale fissato dall’Ocse. L’articolo 4 del modello Ocse precisa che il termine «residente di uno Stato contraente» designa «ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga».

Per le persone fisiche, il modello Ocse, la cui ultima versione è stata rilasciata il 21 novembre 2017, individua alcune regole (tie-breaker rules) per dirimere il conflitto di residenza che sorge se un individuo, in applicazione delle leggi nazionali, è residente in entrambi gli Stati contraenti. Si tratta di criteri di collegamento autonomi ai fini dell’attribuzione della residenza a uno solo degli Stati contraenti che permettono di risolvere il conflitto di sovranità impositiva fra gli Stati.

L’applicazione delle tie-breaker rules deve avvenire in conformità all’ordine gerarchico in cui sono enunciate, con impossibilità di accedere ai criteri successivi al primo se questo è stato soddisfatto. Questa è la sequenza:

1) abitazione permanente;

2) centro degli interessi vitali;

3) luogo di soggiorno abituale;

4) nazionalità;

5) accordo fra gli Stati (che rappresenta un criterio residuale).

Seppur l’applicazione del regime convenzionale rappresenti una favorevole estensione per l’applicazione delle agevolazioni non va tuttavia dimenticato che per supportare l’esistenza del requisito della residenza estera vanno accertate le condizioni di fatto (Cassazione, 26638 del 10 novembre 2017) da valutare in base alle singole situazioni.

A tal fine, quindi, sono fondamentali, tra le altre, la verifica dell’esistenza di coniugi o figli residenti o domiciliati in Italia, lo svolgimento di cariche sociali in società o enti residenti in Italia, la disponibilità a qualsiasi titolo di beni immobili ubicati in Italia.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©