Per i depositi Iva quadri VF e VJ del modello 2018
L’effettuazione di operazioni per le quali si applica la speciale disciplina dei depositi Iva comporta una particolare cautela nella compilazione della dichiarazione annuale, anche al fine di tener conto delle novità intervenute nel 2017 ad opera del Dl 193/2016.
Prendiamo gli acquisti di beni introdotti o custoditi nei depositi previsti dall’articolo 50 bis, Dl 331/1993. Se nel 2017 è avvenuto sia l’acquisto senza pagamento dell’imposta ai sensi della norma richiamata sia l’estrazione dei beni dal deposito, l’operazione va riepilogata direttamente nel quadro VF nei righi da VF1 a VF13, a seconda dell’aliquota. Gli stessi righi (per imponibile e imposta) sono interessati a fronte dell’estrazione nel 2017 di beni introdotti in anni precedenti.
In tal caso, come precisano le istruzioni, occorre tuttavia compilare anche il rigo VF22, al fine di sottrarre dal volume degli acquisti dell’anno per cui si presenta la dichiarazione l’importo dell’imponibile già indicato nel modello dell’anno in cui è stato eseguito l’acquisto con introduzione nel deposito, considerando che il rigo a suo tempo interessato corrisponde al VF15 del modello Iva 2018.
Nella dichiarazione per il 2017, infatti, tale rigo riporta gli acquisti eseguiti senza pagamento dell’imposta, per effetto dell’introduzione in deposito Iva di beni che non sono stati estratti nel corso del medesimo anno. La logica che guida la compilazione dei righi citati è la stessa che presiede l’indicazione in dichiarazione delle operazioni a esigibilità differita, come avviene nel caso dei contribuenti in regime di Iva per cassa.
Per tali soggetti, infatti, gli acquisti registrati nel 2017, ma con detrazione rinviata in funzione della speciale disciplina (articolo 32 bis Dl 83/2012), sono riportati nel rigo VF21, mentre in VF22 vanno gli acquisti registrati in anni precedenti per i quali l’Iva è divenuta detraibile nel 2017 (a seguito di pagamento, per esempio), decurtando così il volume degli acquisti di tale anno.
Tornando alle operazioni in regime di deposito Iva, va ricordato che, in caso di estrazione di beni a fini d’immissione in consumo in Italia con assolvimento dell’imposta in reverse charge (il che, avviene per i beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o d’immissione in libera pratica di beni extraUe), occorre compilare anche il quadro VJ (rigo VJ2).
Quanto all’estrazione di beni introdotti in deposito a seguito di cessione interna nei confronti di soggetti nazionali (o esteri con rappresentante fiscale in Italia), operazione possibile dal primo aprile 2017 anche per beni diversi da quelli della tabella A-bis allegata al Dl 331/1993, siccome l’imposta è versata, senza possibilità di compensazione, dal gestore del deposito Iva in nome e per conto di chi estrae (a meno che non si tratti di esportatore abituale che utilizza il plafond; risoluzione n. 35/E/2017), l’operazione è invece equiparabile a un acquisto interno.
Nonostante che, ai sensi dell’articolo 50 bis, comma 6 Dl 331/1993, l’estrazione sia accompagnata dall’emissione di apposita autofattura, in effetti, tale documento va registrato solo nel registro Iva degli acquisti, unitamente ai dati della ricevuta del versamento effettuato (con F24) e l’operazione confluirà quindi nel quadro VF della dichiarazione.
Il versamento diretto dell’imposta all’atto dell’estrazione, come precisato dalla risoluzione n. 55/E del 2017, riguarda anche i beni che siano stati acquistati durante la loro permanenza nel deposito a norma dell’art. 50 bis, comma 4 lettera e), sempre che si tratti di beni introdotti in forza di acquisto nazionale, obbligando così l’operatore a risalire all’originaria operazione d’introduzione.
Ricorrendo tale ipotesi, l’imposta va calcolata sull’importo dell’ultima cessione, aggiungendo al corrispettivo (se non vi è già compreso) l’importo delle eventuali prestazioni sui beni depositati, compresi i servizi del gestore.