Contabilità

Per i derivati test sull’assimilazione alle azioni

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di Giacomo Albano

È privo di rilevanza fiscale lo scorporo contabile degli strumenti finanziari incorporati in strumenti finanziari assimilati alle azioni o, comunque, di strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni nel caso in cui almeno uno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti per essere assimilato alle azioni (ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) del Tuir). È quanto emerge dal Dm Economia del 10 gennaio in materia di regime fiscale applicabile – tanto per i soggetti Ias/Ifrs che per i soggetti Oic - alla separazione contabile degli strumenti finanziari derivati incorporati (si veda anche Il Quotidiano del Fisco di ieri ).

L’articolo 1 del decreto – integrando il del decreto del Mef del 8 giugno 2011 - stabilisce come regola generale che il principio di derivazione rafforzata è applicabile anche agli strumenti finanziari derivati incorporati in altri strumenti finanziari. Il derivato scorporato ai fini contabili, pertanto, è assoggettato alla disciplina fiscale sui derivati (articolo 112 del Tuir) come se fosse giuridicamente autonomo dal contratto che lo contiene.

La regola generale, tuttavia, è applicabile a condizione che «nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 44 del testo unico». Tale disposizione stabilisce che si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo. Se l’emittente è un soggetto non residente è inoltre richiesto che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.

In sostanza, come evidenziato dalla relazione illustrativa al provvedimento, per verificare se il derivato scorporato ai fini contabili rilevi autonomamente ai fini fiscali è necessario preliminarmente verificare se lo strumento finanziario di “partenza” è fiscalmente considerato similare alle azioni (articolo 44, comma 2, lettera a) o alle obbligazioni (articolo 44, comma 2, lettera c).

Nel primo caso, lo scorporo effettuato in bilancio non rileva mai ai fini fiscali, nel secondo caso la rilevanza fiscale è subordinata alla circostanza che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo si consideri assimilato alle azioni.

Nei casi in cui lo scorporo contabile non rilevi ai fini fiscali prevale la qualificazione giuridica del titolo, anche quando la sostanza è economica è quella di uno strumento ibrido che incorpora una componente derivativa.

La soluzione del decreto è coerente con quella già adottata dal decreto del 3 agosto 2017 (e, in precedenza dal decreto Ias 48/2009), circa la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione basati sulla natura giuridica delle operazioni, con conseguente inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata, quando oggetto delle operazioni sono azioni e titoli similari alle azioni.

La relazione illustrativa al decreto del 10 gennaio sembra riprendere in proposito la circolare delle Entrate 7/E/2011, che aveva motivato la scelta osservando che nel nostro ordinamento tributario, i proventi delle azioni e titoli similari beneficiano del regime Pex che, ove non applicato coerentemente, potrebbe determinare asimmetrie impositive.

Dm Economia 10 gennaio 2018 - Oic

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