Per la dichiarazione fraudolenta non basta la falsa fattura registrata in contabilità
La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ( articolo 2 del Dlgs 74/2000 ) si realizza soltanto nel momento in cui viene presentato il modello contenente elementi passivi fittizi e non quando tali documenti vengono registrati in contabilità. A ribadirlo è la sentenza 21025/2015 della Cassazione .
Il delitto in questione non prevede soglie minime di punibilità, a differenza delle fattispecie agli articoli 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 del Dlgs 74/2000 (dichiarazione infedele) , e può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o Iva (Cassazione, 46785/2011). Il reato di realizza attraverso l'indicazione in dichiarazione di fatture o altri documenti ad esse equiparati relative ad operazioni inesistenti, il cui valore probatorio discende dalla apparente affidabilità della documentazione contabile corrispondente allo schema normativo, cui la legge collega determinate conseguenze in materia fiscale.
Un soggetto, in qualità di legale rappresentante di una società, è stato condannato per il reato di all'articolo 2 del Dlgs 74/2000, sia in primo che in secondo grado, in quanto, al fine di evadere le imposte, annotava in contabilità e indicava nelle dichiarazione dei redditi (anni di imposta 2006 e 2007) fatture relative a operazioni inesistenti.
Nel ricorso in Cassazione, il condannato eccepisce, tra le altre, l'erroneità della sentenza di appello nella parte in cui ha mancato di rilevare la sua estraneità al reato ascrittogli dato che, nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (settembre 2007 per l'anno di imposta 2006 e novembre 2008 per l'anno di imposta 2007), non era più il legale rappresentante della società – a cui le dichiarazioni “fraudolente” si riferivano – a seguito della riorganizzazione della compagine sociale, avvenuta nel marzo del 2007.
In sostanza, secondo la difesa, la dichiarazione fraudolenta all'articolo 2 del Dlgs 74 del 2000 è un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione infedele, a nulla rilevando la circostanza che le fatture false sono state comunque annotate nei registri contabili della società dallo stesso amministrata.
La Cassazione condivide la tesi del ricorrente precisando, inoltre, che il reato in questione non è punibile neppure a titolo di tentativo – a differenza di quanto previsto, invece, dalla precedente disciplina contenuta nella legge 516/1992, successivamente abrogata proprio dal Dlgs 74 del 2000 – con la conseguenza che la sentenza di appello deve essere riformata sulla base dell'assunto per cui chi non ricopre la carica di legale rappresentante di una società al momento della presentazione delle dichiarazioni fiscali, ritenute fraudolente, non può essere condannato per il reato disciplinato dall'articolo 2 del Dlgs 74/2000.
La sentenza 21025/2015 della Cassazione