Imposte

Per le Dta agevolazione prorogata con nuovi limiti

Incentivate le aggregazioni fino al 30 giugno 2022 ma entro un tetto di 500 milioni

di Gianluca Dan

Prorogati al 30 giugno 2022 gli incentivi per le aggregazioni tra imprese (ora in scadenza il 31 dicembre 2021), ma con nuovi limiti alle Dta convertibili, che non potranno superare 500 milioni di euro. Mentre viene limitato al 31 dicembre 2021 (invece che 2022) il termine per fruire dell’affrancamento gratuito del disavanzo da concambio per importi non eccedenti 5 milioni di euro.

L’incentivo ai processi di aggregazione aziendale è quello introdotto per il 2021 dalla legge 178/2020: al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è concesso trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate (deferred tax asset, Dta) riferite a perdite fiscali ed eccedenze Ace maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello dell’operazione, e non ancora utilizzate. Le Dta possono essere trasformate anche se non iscritte in bilancio.

Il Ddl di Bilancio 2022 proroga di sei mesi la scadenza, consentendo alle imprese di aggregarsi entro il 30 giugno 2022. A tale data dovrà essere approvato, dall’organo amministrativo, il progetto di fusione/scissione o l’operazione dovrà essere stata deliberata dalla conferente.

Viene poi limitato l’ammontare massimo di Dta trasformabili in tax credit, che dovrà essere pari al minore tra 500 milioni di euro e il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione/scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento. Per le aggregazioni a cui partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato, il limite del 2% considererà le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.

Le società devono essere operative da almeno due anni, e alla data dell’operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo, né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto, ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile.

Viene differito al 30 giugno 2022 anche il termine entro cui si può acquisire il controllo attraverso operazioni diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda e allungato a due anni (anziché di uno) il termine che decorre dalla data di acquisizione entro cui deve avere efficacia giuridica l’operazione di aggregazione.

Confermato il meccanismo di trasformazione delle Dta: per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni; per il resto al primo giorno dell’esercizio successivo. Immutata anche la commissione, deducibile dal reddito e ai fini Irap, pari al 25% delle Dta trasformate, da versare in due rate: il 40% entro 30 giorni dall’efficacia giuridica e il 60% entro 30 giorni dell’esercizio successivo.

Il tax credit non è imponibile, non produce interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione, ceduto a terzi o chiesto a rimborso.

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