Imposte

Irap negli esercizi a cavallo, niente saldo per la prima scadenza dopo il 30 giugno

La risoluzione 28/E fa chiarezza sulla portata temporale della norma contenuta nel decreto rilancio

di Luca Gaiani

Per le società con esercizi in chiusura al 30 giugno 2020, saltano saldo e primo acconto Irap alla scadenza del 31 dicembre 2020. Con la risoluzione 28/E/2020 l’agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla portata temporale della norma contenuta nell’articolo 24 del Dl 34/2020 con particolare riferimento alle imprese con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Il saldo dell’Irap
La risoluzione di ieri prende in esame il contenuto dell’articolo 24 del decreto rilancio il quale dispone che non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è altresì dovuto, secondo la disposizione, il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 435/2001, ovvero dall’articolo 58 del Dl 124/2019; l’importo di tale versamento (primo acconto) è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

Il periodo di imposta 2019
La disposizione, che non si applica a talune categorie di soggetti (intermediari finanziari e holding, assicurazioni e amministrazioni pubbliche, nonché soggetti con ricavi 2019 superiori a 250 milioni) può sintetizzarsi nel modo seguente. Il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È invece da versare il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste; l’imposta per il periodo d’imposta 2020 è dovuta al netto della prima rata d’acconto; costituiscono cioè oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto ed il saldo.

L’esonero dal saldo 2019 e dal primo acconto 2020 vale anche, precisa la risoluzione 28, per le società che hanno esercizio sociale (e periodo di imposta) non coincidente con l’anno solare e dunque a cavallo tra 2019 e 2020. L’esatta individuazione dei periodi a cui fare riferimento per determinare saldo e primo acconto non dovuto deve effettuarsi, sottolinea l’Agenzia, tenendo conto della scadenza di versamento di tali importi: ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

I riferimenti degli importi
La risoluzione 28/E esemplifica opportunamente, con una tabella, quali sono i riferimenti degli importi non dovuti per una società con esercizio che chiude al 30 giugno di ogni anno (da questo esempio possono poi trarsi indicazioni per i casi di esercizi che chiudono a date differenti, come 31 marzo, 30 settembre e così via).

La società che chiudono l’esercizio al 30 giugno presentano, come periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, quello che chiuderà il prossimo 30 giugno 2020. Per queste imprese, non è dovuto il saldo Irap (in scadenza al 31 dicembre 2020) del periodo 1° luglio 2019-30 giugno 2020. È invece regolarmente dovuto il secondo acconto da versare lunedì 1° giugno 2020 (cadendo il 31 maggio di domenica). Sarà inoltre definitivamente cancellato il primo acconto Irap (pure da versare al 31 dicembre 2020) per l’esercizio 1° luglio 2020-30 giugno 2021.

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