Adempimenti

Per gli F24 del sostituto d’imposta valido solo il canale delle Entrate

di Barbara Massara

Per tutti i crediti gestiti dal sostituto d’imposta va utilizzato esclusivamente il modello F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.

Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, con cui fornisce importanti chiarimenti sull’estensione dell’obbligo di presentazione dell’F24 telematico ai crediti del sostituto d’imposta.

La novità è stata introdotta dall’articolo 3, comma 2, del Dl 124/2019, convertito nella legge 157/2019, che ha modificato l’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006, inserendo anche i crediti del sostituto tra quelli per fruire dei quali le aziende devono utilizzare i servizi telematici F24 web o F24 on line.

L’obbligo, spiega l’Amministrazione, riguarda tutti i crediti del sostituto, e quindi sia quello da restituzione di eccedenze di ritenute (conguagli a credito), sia quelli da conguaglio da assistenza fiscale (730), ma anche il credito per Bonus Renzi, i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione, fino al credito derivante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta.

Questa interpretazione così estensiva si basa sul presupposto che tutti questi crediti dal 2015, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del Dlgs n. 175/2014, non sono più utilizzabili attraverso il meccanismo dello scomputo diretto.

Ma mentre negli esempi illustrati dall’Amministrazione finanziaria il saldo Ires a credito e l’acconto Ires a debito risultano comunque compensabili internamente, e quindi utilizzabili anche attraverso l’F24 presentato con i servizi telematici bancari, al contrario il credito del Bonus Renzi, così come la restituzione di ritenute a seguito di conguaglio a credito, sebbene nascano da ordinarie operazioni di determinazione del prelievo fiscale mensile, sono considerati debiti di natura diversa dalle ritenute fiscali mensili (codice tributo 1001), e in quanto tali obbligano comunque il sostituto a presentare la delega di pagamento tramite Entratel.

In ragione di tale interpretazione l’Agenzia all’interno del provvedimento aggiorna la tabella in precedenza allegata alla risoluzione n. 68/2017, che elenca tutti i codici tributo dei crediti per i quali vige l’obbligo dell’F24 telematico, aggiungendo quelli relativi ai crediti propri del sostituto d’imposta.

A differenza di quanto avviene per altre tipologie di crediti presenti nella tabella (ad esempio, per i crediti Iva, Irpef e imposte sostitutive), per tutti i crediti del sostituto non è prevista la possibilità di utilizzo in compensazione interna e per questo l’ultima colonna della tabella non è compilata.

La risoluzione non fa invece riferimento alla decorrenza del nuovo obbligo alla luce delle recenti indicazioni fornite, decorrenza che in base all’articolo 3, comma 3, del Collegato fiscale era fissata al 27 ottobre 2019, ma che considerando il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per consentire l’adeguamento ai nuovi adempimenti si ritiene in vigore dallo scorso 27 dicembre.

La risoluzione omette, altresì, di confermare che il recupero delle somme anticipate da parte dei sostituti è escluso dai vari limiti imposti alle compensazioni (limite annuale di 700mila euro; divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro; apposizione del visto di conformità alla dichiarazione fiscale da cui emergono).

La nuova compensazione veicolata tramite i servizi telematici ha un rilevante impatto sull’operatività dei sostituti, in quanto tutti, e quindi anche quelli di piccole dimensioni, dovranno dotarsi dell’apposita funzionalità telematica o delegare l’attività a un intermediario abilitato.

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