Per il fotovoltaico accatastamento obbligatorio
L'accatastamento degli impianti fotovoltaici ha trovato forse la soluzione definitiva con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell'agenzia delle Entrate (guarda le regole da seguire).
In particolare, per gli impianti fotovoltaici a terra, considerati beni immobili, è previsto l'accatastamento nella categoria D/1 "opifici". Se invece di impianti a sé stanti come nel primo caso, si tratta di impianti fotovoltaici posti su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà effettuare un autonomo accatastamento, ma si dovrà procedere alla rideterminazione della rendita dell'immobile a cui i pannelli sono connessi. Se questa aumenta di più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione all'Agenzia del Territorio (si veda anche questo articolo). Se l'impianto è costruito in forza di diritto di superficie, deve essere accatastato autonomamente e quindi dovrebbe assumere la categoria di opificio; infatti nella fattispecie il proprietario dell'impianto è diverso da quello dell'immobile sottostante. In ultimo la circolare considera in ogni caso come beni mobili e dunque non meritevoli di accatastamento gli impianti di "modesta entità", cioè quelli che non hanno potenza superiore a 3Kw per ogni unità immobiliare asservita, oppure gli impianti costruiti su parti comuni di edifici con una potenza inferiore a 3 volte il numero di unità immobiliari, o ancora gli impianti costruiti al suolo che occupano un volume inferiore a 150 mc. In ultimo la circolare prende in considerazione il caso di impianti fotovoltaici "rurali", prevedendo per questi l'accatastamento nella categoria D/10, a condizione che gli impianti siano asserviti ad una azienda agricola "esistente" con un terreno di estensione non inferiore ai 10.000 mq e che la potenza dell'impianto non risulti superiore ai 200kw. In questi casi, l'impianto potrà essere censito come D/10 anziché D/1 purché alla dichiarazione di accatastamento si alleghi l'autocertificazione dei requisiti di ruralità su modello conforme.
Ai fini delle imposte ricomprese nell'imposta unica comunale, ovvero Imu, Tari e Tasi, il diverso accatastamento ha notevoli ripercussioni.
Nel caso di immobili censiti autonomamente in categoria D/1, si dovrà procedere al calcolo dell'Imu e delle altre imposte gravanti sugli immobili in base al valore catastale derivante dalla dichiarazione di accatastamento. Per Imu e Tasi (tariffa sui servizi non divisibili), partendo dal valore catastale dell'immobile, si dovrà procedere al calcolo delle imposte, ricordando che la somma delle due aliquote non dovrebbe poter superare il 10,6 per mille, e comunque l'aliquota Tasi dovrà essere compresa tra l'1 e il 2,5 per mille, ma si è in attesa di decreto. Per la Tari invece (tariffa rifiuti) la base imponibile sarà ancora data dalla superficie calpestabile e varranno specifiche aliquote determinate dai Comuni in modo da garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti per la raccolta rifiuti; pertanto non dovrebbe colpire gli impianti fotovoltaici.
Nel caso invece di immobile già censito per il quale si renda necessaria la variazione del valore catastale, si dovrà procedere al ricalcolo dell'Imu rispetto a quello dell'anno precedente. Infatti la variazione catastale determinerà un aumento proporzionale della base imponibile ai fini dell'Imu e della Tasi.
Gli impianti fotovoltaici "rurali" censiti nella categoria D/10, sono esenti da Imu come previsto dal comma 708 della legge 147/2013 per gli immobili rurali strumentali, mentre ai fini della Tasi potranno essere soggetti al massimo all'aliquota dell'1 per mille con possibilità per i Comuni di prevedere anche ulteriori riduzioni. Ovviamente la ruralità è garantita qualora vengano rispettate le condizioni stabilite dalla circolare dell'Agenzia n. 32/2009 e in particolare che il fatturato della attività agricola sia superiore a quello della produzione di energia elettrica, tariffa incentivante esclusa, ovvero che il terreno coltivato anche in comuni non confinanti sia pari ad almeno 10 ettari per 100 kw.