Per l’auto a uso promiscuo fringe benefit ridotto sui chilometri percorsi
La risoluzione 46/E: operazione necessaria per i veicoli immatricolati entro giugno e assegnati da luglio. L'utilizzo per interesse esclusivo dell'azienda riduce il valore dell'imponibile
Con la r isoluzione 46/E del 14 agosto l’agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito alle novità della legge di bilancio del 2020 sui fringe benefit delle vetture aziendali (si veda anche il Sole 24 Ore del 15 agosto). La legge 160/2019 ha infatti innovato il criterio, da applicare dal 1° di luglio, per la quantificazione del valore fiscale e contributivo delle auto aziendali assegnate ai dipendenti in uso promiscuo prevedendo quattro valori variabili in funzione del livello di emissione di Co2, invece del forfait unico in vigore in precedenza.
L’Agenzia ha chiarito che il nuovo valore troverà applicazione per tutte le auto immatricolate e assegnate dal 1° luglio. La risoluzione chiarisce inoltre che i veicoli già immatricolati al 30 giugno e assegnati entro tale data, seguiranno il vecchio criterio forfettario al 30 per cento. Il vero nodo applicativo della nuova norma riguarda i veicoli immatricolati entro il 30 giugno e assegnati dal 1° luglio. In questo caso, non si può assoggettare in modo automatico il “valore normale” della vettura secondo i criteri dell’articolo 9 del Tuir in quanto tale criterio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli concessi per uso solo privato.
Come già sostenuto nella risoluzione 74/E del 2017, in questa ipotesi, mancando un criterio forfettario per la valorizzazione di un benefit, al fine di evitare che l’intero “valore normale” concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, i costi sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse dell’azienda devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili e, ai fini della tassazione del fringe benefit, devono esse scorporati dal valore normale.
Tale ultima precisazione, che riguarda il caso tutt’altro che raro delle vetture precedentemente assegnate ad un lavoratore, a oggi non più in forza, successivamente riassegnate ad altri dipendenti dopo il 30 giugno, pone numerose difficoltà operative in quanto il testo di prassi non fornisce alcuna indicazione su come scorporare da un costo di noleggio o leasing delle vetture le quote riferite all’utilizzo aziendale delle stesse.
La risoluzione del 2017 riguarda il rimborso di spese telefoniche per motivi aziendali che si prestavano più facilmente a individuare costi oggettivi e documentabili che esulavano rispetto al canone mensile forfettario sostenuto dal lavoratore (si pensi all’ipotesi di telefonate di lavoro dirette a paesi extra-Ue non incluse nel forfait mensile sottoscritto dal lavoratore).
Nell’ipotesi di un canone auto di noleggio mensile sostenuto dal datore di lavoro, è invece più difficile stabilire quali siano le spese generate dall’utilizzo esclusivamente ai fini aziendali, nonché supportare tale quantificazione con elementi e parametri oggettivi. Una soluzione potrebbe essere quella di scorporare dal valore normale del fringe quello dei chilometri percorsi nell’esclusivo interesse aziendale sulla base delle tabelle Aci utilizzate per l’indennità chilometrica riconosciuta in caso di trasferta con auto propria fuori dal comune delle sede di lavoro.