Per l’elenco di esperti della crisi di impresa valgono solo gli incarichi diretti
Il Consiglio nazionale dei commercialisti esclude la possibilità di conteggiare tra le esperienze maturate anche le collaborazioni a supporto di altri professionisti incaricati
Per i requisiti di iscrizione nell’elenco degli esperti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) valgono solo le esperienze documentabili che devono essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista. È quanto emerge dal Pronto Ordini 65/2024 del Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec), che ha negato l’equiparazione delle attività di collaborazione o affiancamento con altri colleghi incaricati.
La richiesta di chiarimenti
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