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Per l’esenzione Imu l’esercizio esclusivo dell’attività agricola deve risultare dallo statuto

Per la Cassazione non è sufficiente che sia svolta in via esclusiva l’attività agricola per accedere al beneficio

La mancata indicazione nell’oggetto sociale dello svolgimento esclusivo dell’attività agricola non consente alla società semplice di beneficiare dell’esenzione Imu sui terreni, questo anche qualora la società abbia nella sua compagine un socio in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Lo afferna la Corte di cassazione con l’ordinanza 12640/2022.


Il tema affrontato riguarda il riconoscimento delle agevolazioni previste in materia Imu alle società, oltre che alle persone fisiche.
Questo tema è stato a lungo oggetto di dibattito fino a quando il decreto Crescita (Dl 34/2019), con una norma di interpretazione autentica ha sciolto tutti i dubbi.
In particolare, l’articolo 16-ter, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni Imu, ha equiparato le società in possesso della qualifica di Iap alle persone fisiche in possesso della stessa qualifica.
La qualifica di Iap è disciplinata dall’articolo 1 del Dlgs 99/2004 che definisce tale colui il quale è in possesso dei seguenti tre requisiti:

a) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;

b) dedizione alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, di almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;

c) ammontare dei ricavi dalle attività medesime almeno pari al 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Il comma 3, articolo 1 del Dlgs 99/2004 dispone che la qualifica di Iap può essere conseguita anche dalle società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), dalle società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) e dalle società cooperative qualora siano verificate le seguenti due condizioni:

lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile, vale a dire coltivazione, silvicoltura, allevamento e attività connesse. Si precisa che, il requisito non è solo formale (indicazione nell’oggetto sociale dello svolgimento delle attività agricole) ma anche fattuale, l’attività agricola deve cioè essere anche concretamente esercitata;

siano in possesso dei seguenti requisiti:
• nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (che per le società in accomandita semplice deve essere un accomandatario);

• nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore (che sia anche socio per le società cooperative) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Nel caso oggetto dell’ordinanza, la società semplice aveva ritenuto di beneficiare dell’esenzione Imu prevista per i terreni agricoli, in considerazione del fatto che, nella sua compagine societaria, era presente un socio con la qualifica di Iap. Il Comune, da parte sua, lamentava la presenza di attività non agricole. I giudici della Commissione provinciale e regionale avevano accolto le motivazioni del contribuente, privilegiando l’aspetto sostanziale; come si legge nella sentenza, infatti, la società semplice svolgeva in concreto la sola attività agricola. Di diverso avviso i giudici di Cassazione: la mancata previsione nello statuto dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola costituisce un ostacolo alla fruizione dell’agevolazione. Di fatto, il requisito formale diventa concettualmente sostanziale.