Per l’ingresso al forfettario si considerano anche i redditi da diritti d’autore
La nuova soglia di 65mila euro prevista dal 1° gennaio 2019 per l’ingresso nel regime forfettario va verificata rispetto a quanto incassato nell’anno precedente. In caso di esercizio di più attività, per il riscontro di tale livello quantitativo di ricavi/compensi fino al 31 dicembre 2018 si assumeva il limite più elevato previsto per le diverse attività esercitate, dall’1° gennaio 2019, invece, si dovrà fare riferimento alla somma dei ricavi/compensi relativi alle attività esercitate (articolo 1, comma 55, lettera b della legge 190/2014).
Su questo punto, nel corso di un videoforum, l’agenzia delle Entrate ha affermato che per i professionisti/lavoratori autonomi per la verifica della soglia di accesso al regime forfettario dovranno essere ricompresi tra i redditi da sommare anche quelli derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (diritto d’autore).
Secondo l’Agenzia, infatti, tali redditi diversi, pur inquadrati nell’articolo 67, comma 1, lettera g del Tuir), se conseguiti nell’esercizio di arti e professioni rientrano nel reddito di lavoro autonomo in base all’articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir e, quindi, devono concorrere anche nel calcolo della verifica della soglia di accesso al regime forfetario.
Alla luce di ciò, un commercialista che nel 2018 avesse percepito compensi relativi all’attività professionale per 64mila euro e ulteriori 2mila euro di compenso per diritti d’autore in forza di un contratto di collaborazione con una casa editrice per la pubblicazione di articoli e libri, nel 2019 non potrebbe accedere al regime forfettario.
A tal proposito, invece, con la circolare 58/E/2001, paragrafo 2.1 era stata affermata una separata applicazione della disciplina sul diritto d’autore, da distinguere sotto il profilo fiscale rispetto ai compensi percepiti dal professionista nell’attività di lavoro autonomo, per gli scritti inerenti la sua materia in quelle professioni rispetto alle quali il relativo ordinamento professionale non contempli tra le attività che possono essere svolte dall’iscritto quelle assoggettabili alla normativa sui diritti d’autore (es. dottori commercialisti, avvocati, medici).
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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware