Imposte

Per l’Isee corrente il periodo utile parte da luglio 2015

di Matteo Prioschi

Il periodo di 18 mesi in cui deve essersi verificata una variazione della situazione lavorativa che consente di chiedere l’Isee corrente si calcola a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui si è presentata la dichiarazione sostitutiva unica ordinaria. Quindi, per esempio, per le Dsu presentate nel 2017, la variazione dell’impiego con conseguente calo del reddito, deve essersi verificata dopo il 30 giugno 2015.

È questa la novità più importante contenuta nel decreto interministeriale 138 del 13 aprile , pubblicato sul sito del ministero del Lavoro con cui sono state aggiornate la Dsu e le relative istruzioni.

Il Dpcm 159/2013, che ha istituito il nuovo indicatore della situazione economica equivalente (Isee), all’articolo 9 prevede la possibilità di chiedere l’Isee corrente se si verifica una riduzione della situazione reddituale superiore al 25% rispetto a quella indicata nell’Isee ordinario già in possesso, riduzione causata dalla variazione della situazione lavorativa (per esempio il licenziamento) di uno dei componenti il nucleo familiare. L’articolo 9 stabilisce che il cambiamento dell’attività deve essersi verificato «nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione».

Questa disposizione potrebbe essere intesa come “mobile” cioè legata al momento in cui si perde l’impiego. Invece a pagina 31 delle nuove istruzioni per la compilazione della Dsu viene precisato che, per contare i 18 mesi, «deve essere preso a riferimento come termine iniziale il 1° giorno del mese di gennaio dell’anno di presentazione della Dsu ordinaria».

Quindi il periodo di riferimento è fisso e per quest’anno parte dal 30 giugno 2015. In questo modo si evita, per esempio, che a fronte del prolungarsi dello stato di disoccupazione venga meno la possibilità di chiedere l’Isee corrente.

L’altra novità, più formale che sostanziale, è il recepimento dell’equiparazione delle unioni civili al matrimonio. In realtà, come sottolinea Raffaele Tangorra, direttore generale per l’inclusione e le politiche sociali del ministero del Lavoro, ai fini Isee era già sufficiente che le due persone conviventi fossero sullo stesso stato anagrafico.

Il decreto interministeriale n. 138

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