Per l’omessa dichiarazione degli affitti 2016-2019 sanzione dal 120 al 240% dell’imposta
Pvc
Prima di fornire la risposta al quesito, è doveroso fare alcune precisazioni.
Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno (cosiddetta “locazione breve”) per i quali, a norma degli articoli 5 della Tariffa, Parte I e 2-bis della Tariffa, Parte II, allegate al Dpr 131/86, la registrazione non è obbligatoria in termine fisso, è possibile accedere alla cedolare secca mediante opzione espressa in dichiarazione, così come stabilito dall’articolo 1.3.3 del Provvedimento dell’agenzia delle Entrate 7 aprile 2011, n. 55394.
Ciò premesso, con riferimento al primo quesito in merito possibilità di effettuare l’opzione per la cedolare secca con riferimento a redditi da locazione derivanti da contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno che (sembra di comprendere) non sono stati dichiarati nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, a seguito di verifica fiscale dell'agenzia delle Entrate, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento, si ritiene che ciò non sia più possibile, oltre che comunque, come si dirà a breve, neanche opportuno. Con la circolare 47/E del 2012, infatti, l’agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di applicare retroattivamente la cedolare secca, effettuando la cosiddetta remissione in bonis di cui all’articolo 2 del decreto legge 16/2012 che impone, tuttavia, il termine della prima dichiarazione utile, nel caso di specie ormai spirato da tempo. In ogni caso, come innanzi accennato, oltre a non essere più possibile, a bene vedere non sarebbe neanche opportuno, sotto il profilo sanzionatorio, optare per la cedolare secca in caso di omessa dichiarazione dei canoni di locazione. La sanzione ordinaria, infatti, è più elevata quando si omette o si dichiara in parte un canone di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”. In particolare, in caso di opzione per la cedolare secca, la sanzione ordinaria per omessa dichiarazione del canone di locazione va da un minimo del 240% ad un massimo del 480% dell’imposta in luogo di quella che va da un minimo del 120% a un massimo del 240% dell’imposta in caso di mancata opzione per la cedolare secca. Esclusa, dunque, nel caso di specie la possibilità di optare per la cedolare secca, la sanzione minima applicabile per l’omessa dichiarazione del canone locatizio e da considerare ai fini di un eventuale ravvedimento operoso è pari, come innanzi precisato, al 120% della maggiore Irpef dovuta. Sempre dalla lettura del quesito, sembrerebbe inoltre che, nel caso di specie, sia stato già rilasciato un processo verbale di constatazione (Pvc) in cui si contesta l’omessa dichiarazione dei canoni di locazione breve. In tal caso, il contribuente, prima della emissione dell’atto di accertamento da parte dell’agenzia delle Entrate, potrà effettuare un ravvedimento operoso per ciascun anno di imposta, beneficiando della riduzione della predetta sanzione nella misura di 1/5. In particolare, ai fini del ravvedimento, occorrerà ripresentare tutte le dichiarazioni dei redditi con l’indicazione dei canoni di locazione omessi e pagare contestualmente mediante modello F24 per ciascun anno la maggiore Irpef dovuta (codice tributo 4001), unitamente agli interessi legali calcolati al tasso legale annuo vigente e rapportato ai giorni di ritardo, e la sanzione del 120% ridotta ad 1/5 (codice tributo 8901).
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