Professione

Per le microimprese le segnalazioni di allerta slittano a febbraio 2021

Il decreto correttivo del Codice della crisi d’impresa in arrivo al Consiglio dei ministri

di Giovanni Negri

Proroga a febbraio 2021 per le segnalazioni di allerta che riguardano le microimprese. Ma anche riscrittura dei vincoli di segnalazione dell’amministrazione finanziaria. Come pure alla designazione del componente “amico” negli ocri. E novità sull’iscrizione all’Albo dei curatori, liquidatori e commissari.

Questi alcuni dei fronti toccati dal decreto legislativo correttivo del Codice della crisi d’impresa che andrà al consiglio dei ministri, pressochè interamente dedicato ai temi della giustizia, visto che dovrebbe affrontare anche il disegno di legge sulla prescrizione e quello, delega, sulla riforma del processo penale.

Un po’ più nel dettaglio, è stata differita al 15 febbraio 2021 l’operatività dell’obbligo di segnalazione a carico degli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati (Inps, Fisco e agenti della riscossione).

I limiti da non superare

Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l’ocri ed i medesimi organi di controllo societario; lo slittamento riguarderà le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Nelle intenzioni del ministero della Giustizia la disposizione, che da molte parti si sarebbe in realtà voluta più ampia, si fa carico della preoccupazione di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli organismi di composizione della crisi.

Le condizioni

Modificate anche le condizioni che devono indurre l’amministrazione finanziaria a muoversi e avviare la procedura di segnalazione: considerato l’ammontare dell’Iva, che, nella fascia più elevata, è pari al 22% (da cui peraltro deve essere dedotta l’Iva sugli acquisti), la soglia di rilevanza del 30% attualmente «non potrebbe essere mai raggiunta nel trimestre a cui si riferisce la comunicazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21- bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». La diversa percentuale, del 10%, individuata rappresenta un valore mediano e tiene conto dell’esistenza di settori produttivi in cui l’Iva dovuta è inferiore al 22 per cento.

La segnalazione

All’Agenzia delle entrate sono poi comunque affidati 60 giorni di tempo dalla comunicazione di irregolarità per effettuare la segnalazione, allineandola a quanto previsto per agli atri creditori qualificati.

Quanto al componete “amico”, la modifica prevede che il referente segnali all’associazione di categoria una terna di professionisti individuati dal debitore tra quanto sono iscritti all’Albo; la scelta toccherà poi all’associazione di categoria stessa.

L’iscrizione all’albo

Ammorbiditi poi, almeno in sede di prima applicazione, i requisiti per l’iscrizione all’Albo, per la quale sarà sufficiente dimostrare di avere svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o di avere assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno 3 procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o 3 accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

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