Contabilità

Per le minusvalenza da Pir arriva il credito d’imposta

Il bonus previsto in manovra è parametrato alle perdite sugli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021

di Marco Piazza

I Pir alternativi (o anche Pir-Pmi) costituiti dal 1° gennaio 2021 potranno beneficiare di un credito d’imposta parametrato alle minusvalenze realizzate sugli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021. Lo prevedono i commi da 219 a 225 della manovra.

La principale particolarità dei piani di risparmio a lungo termine è che i redditi prodotti nell’ambito del piano, comprese le plusvalenze, non sono imponibili salvo nel caso di cessione degli strumenti finanziari detenuti nel piano prima di cinque anni o del venir meno delle condizioni per l’esenzione (recapture di cui all’articolo 1, commi 100, 106 e 107 della legge 232/2016). Per contro le minusvalenze sono deducibili solo dalle plusvalenze oggetto di recapture o in seguito alla chiusura del piano, entro il quarto anno successivo (articolo 1, comma 109, della legge 232/2016). La legge di Bilancio 2021, invece, consente di trasformare le minusvalenze in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione con altre imposte nel modello F24 (senza limiti d’importo) e quindi a prescindere dal fatto che il contribuente realizzi nei quattro anni successivi plusvalenze sufficienti a compensare le minusvalenze conseguite.

Il tax credit spetta in presenza di condizioni stringenti. In particolare:

- riguarda solo le minusvalenze relative agli strumenti finanziari qualificati contenuti nel piano;

- spetta a condizione che tali strumenti siano detenuti per almeno cinque anni;

- e non può non eccedere il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Inoltre, il credito d’imposta è fruibile solo in dieci quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione relativa all’anno in cui le minusvalenze sono state realizzate.

La scelta di utilizzare il credito d’imposta anziché adottare l’ordinario regime di deducibilità delle minusvalenze (comma 109) non può pertanto che essere lasciata alla discrezione del contribuente.

Il credito d’imposta riguarda solo le minusvalenze relative agli strumenti finanziari qualificati. Nell’ambito dei Pir alternativi cosiddetti «fai da te» (istituiti in forma di dossier titoli in regime di risparmio amministrato), gli investimenti qualificati sono gli strumenti finanziari di società o enti fiscalmente residenti in Italia oppure residenti nella Ue o nello See con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, nonché i prestiti erogati alle predette imprese ei crediti delle medesime imprese (articolo 13-bis, comma 2-bis, del Dl 124/2019). Sono investimenti qualificati anche le quote di fondi comuni d’investimento che rispettano i requisiti d’investimento sopra descritti. Pertanto, le minusvalenze realizzate con la dismissione delle quote dopo un quinquennio potranno generare credito d’imposta.

Per determinare le minusvalenze trasformabili in crediti d’imposta si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Bonus quotazione Pmi

Sempre in tema di incentivi per le Pmi l’articolo 1, comma 230, della legge di Bilancio 2021 proroga il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione della Ue o dello See. Il credito d’imposta è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 con un massimo di 500mila euro.

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