Adempimenti

Per i modelli Intra-2 invio «mirato»

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di Benedetto Santacroce

I modelli Intrastat acquisti di beni e servizi rientrano a pieno titolo in esercizio fino al 31 dicembre del 2017, dal 1° gennaio 2018 solo gli Intrastat servizi vengono abrogati mentre quelli relativi ai beni vengono semplificati, ma nel frattempo i contribuenti si confrontano su cosa fare alla scadenza del prossimo 25 febbraio alla luce del comunicato stampa congiunto di ieri dell’agenzia delle Entrate, agenzia delle Dogane e Istat. Questi in estrema sintesi sono gli effetti che il maxi eendamento al Dl Milleproroghe approvato dal Senato il 16 febbraio scorso e il citato comunicato producono su un adempimento che il Dl 193/2016 aveva provato a eliminare dall’agenda dei contribuenti. Un adempimento che sembra immortale perché sono anni che si cerca di eliminare senza successo (articolo 50-bis del Dl 69/2013).

L’aspetto più delicato da chiarire è quali siano i reali effetti giuridici e operativi del Milleproroghe sul primo adempimento che, come evidenziato, in base all’articolo 2 del Dm 22 febbraio 2010, scatta il 25 febbraio 2017. In effetti, a questo interrogativo prova a dare risposta il comunicato congiunto, anche se la risposta, come vedremo è solo a metà.

L’emendamento prevede, innanzitutto, che gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti da soggetti residenti in altri Stati membri di cui all’articolo 50 , comma 6, del Dl 331/93, nel testo vigente al 24 ottobre del 2016 sono prorogati al 31 dicembre 2017. Quindi, l’emendamento, se verrà approvato definitivamente farà risorgere l’obbligo di presentare, per quanto riguarda i dati fiscali, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie anche per gli acquisti di beni e servizi intraunionali.

In effetti, intervenendo il maxi emendamento in sede di conversione del Dl Milleproroghe, avrà efficacia, in base alla legge 400/1988, dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta.

Nel frattempo con ogni probabilità dovrebbe scadere il primo termine di adempimento.Facciamo un passo indietro e poi vediamo cosa è stato precisato dal comunicato di ieri. L’articolo 2 del Dm 22 febbraio 2010 impone per tutti gli operatori che nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione abbiano realizzato acquisti di beni e servizi intracomunitari uguali o superiori a 50mila euro (si ricorda che analogo obbligo riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rese) sono obbligati a presentare i relativi Intrastat mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (vale a dire dalla data di registrazione delle singole operazioni). Quindi, per tutte le operazioni di acquisti di beni e servizi intracomunitari registrati nel mese di gennaio scatterebbe l’obbligo di presentare i modelli entro il 25 di febbraio. Qui, però, va registrato quanto riporta il comunicato di ieri: «L’obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intra-2 per gli acquisti di beni ovvero che rientrino in tale periodicità in base all’ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a 50mila euro nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017 ».

A questo punto, però, va fatta un’ulteriore riflessione. I modelli Intrastat hanno due scopi, uno fiscale e uno statistico, e come già evidenziato da queste pagine e ora definitivamente chiarito dal comunicato congiunto il Dl 193/2016 aveva abrogato i modelli Intrastat solo ai fini fiscali. Quindi ci troveremmo nella situazione che il 25 febbraio non esisterà (con ogni probabilità) l’obbligo di presentare l’Intrastat fiscale, ma comunque dovremo presentare l’intrastat statistico. L’unico sollievo è che i soggetti che devono presentare l’intrastat statistico sono molto meno numerosi di quelli che devono presentare i modelli a fini fiscali. Sul punto comunque interviene il comunicato stampa che chiarisce che per i contribuenti mensili l’obbligo statistico permane e che quindi questi soggetti devono a febbraio presentare il modello.

Il comunicato, però, andando al di là dell’obbligo statistico e forse volendo pragmaticamente anticipare l’effetto oramai certo derivante dall’approvazione del maxi emendamento al Milleproroghe specifica che i contribuenti interessati devono presentare il modello Intrastat compilato «integralmente» (quindi sembrerebbe voler dire sia parte statistica che fiscale). Quello che sembrano dire Entrate, Dogane e Istat, integrando una norma in fase avanzata di approvazione, che gli operatori per togliersi da ogni imbarazzo e preoccupazione è meglio che entro il 25 febbraio presentino il modello Intra-2 integralmente compilato. Così facendo, infatti, da una parte assolvono gli obblighi statistici e dall’altra assolvono (anche se in mancanza della norma) agli obblighi fiscali. Forse questa soluzione (pragmaticamente orientata) è l’unica possibile. Di più: per chi non vuole avere grattacapi forse sarebbe meglio, anche nel caso in cui non fosse obbligato a presentare il modello statistico, che presentasse per il 25 febbraio l’Intrastat fiscale.

Si segnala, infine, che dal 2018 il maxi emendamento prevede la cancellazione dell’obbligo di presentazione del modello Intrastat per i servizi ricevuti, mentre mantiene inalterato l’adempimento per l’acquisto di beni. Inoltre, stabilisce che, con un provvedimento delle Entrate di concerto con Dogane e Istat, si dovrà provvedere a semplificare l’adempimento.

Il comunicato di Entrate, Dogane e Istat sugli Intrastat

Il testo del Milleproroghe approvato dal Parlamento

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