Diritto

Nomina di sindaco o revisore: c’è tempo fino all’assemblea di bilancio

Il milleproroghe risolve anche il problema del primo rendiconto da revisionare. Con l’incarico quest’anno firma sul documento 2020

Non basta una mini proroga di 4 mesi per risolvere i problemi delle Srl e cooperative che non hanno ancora provveduto alla nomina del revisore o dell’organo di controllo con revisione. Il problema è la revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2019 che, attesa l’attuale formulazione dell’articolo 379 del codice della crisi, deve essere obbligatoriamente effettuata. Con probabili conseguenze in sede di deposito al Registro delle Imprese che potrebbe contestare la mancanza della relazione del revisore.

Così infatti dispone il terzo comma della citata disposizione secondo cui «ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’art 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo». Poiché la scadenza era il 16 dicembre 2019, i due esercizi antecedenti sono il 2017 e il 2018. Per evitare la revisione del bilancio 2019, dovrebbe essere così modificato il primo periodo di tale disposizione: «devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore (…) entro la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 2019». In tal modo, i due esercizi da prendere in esame automaticamente diventerebbero il 2018 e il 2019. Dunque il revisore, ovvero il sindaco con revisione, avrà tempo per essere contattato, ricevere ed esaminare la documentazione essenziale della società e predisporre la lettera di incarico per la revisione degli esercizi 2020, 2021 e 2022, in cui sarà indicato il compenso spettante. Così anche le preoccupazioni, peraltro eccessive e prive di riscontro nei principi di revisione, sollevate da Assonime nel caso 1/2020 (si veda il Sole24Ore del 28.01.2020).

Assonime ritiene opportuno che sia il 2020 il primo bilancio da sottoporre a revisione, trovando giustificazione nel fatto che il lavoro di revisione legale non si sostanzia in un «un’attività di controllo puntuale su un certo atto che si svolge alla chiusura dell’esercizio, ma è un’attività che si svolge in forma continuativa nel corso dell’esercizio sociale».

Oltre a quanto già detto in merito alla necessità di un intervento del legislatore che faccia chiarezza su un tema dove ad oggi c’è ancora molta confusione, risulta doveroso segnalare che il revisore nominato a dicembre, ben prima della nomina deve aver effettuato le preventive procedure di accettazione dell'incarico necessarie per comprendere la sussistenza delle condizioni per svolgere la revisione in conformità agli standard professionali ed alle norme di legge e regolamentari applicabili. Il revisore ha sicuramente valutato i fattori interni, riferibili alla sua organizzazione, e quelli esterni, riferiti al potenziale cliente e il rischio ad esso associato e, avendo accettato l’incarico, deve avere ritenuto di disporre di risorse, tempo e competenze per svolgere i controlli nel rispetto dei tempi previsti dalla legge e in aderenza alle regole imposte dai Principi di revisione.

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